Prelievo ATM fraudolento: SCA integrata e colpa grave dell’utente per la vicinanza tra furto e PIN (ABF Collegio di Milano n. 4582 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prelievi ATM disconosciuti, l’intermediario assolve l’onere probatorio della regolarità tecnica dell’operazione quando dimostra l’avvenuta autenticazione forte mediante i fattori del possesso della carta con microchip e della conoscenza del codice PIN, reciprocamente indipendenti. Provata tale regolarità, la colpa grave dell’utente può essere affermata in via presuntiva quando il brevissimo lasso temporale tra la sottrazione dello strumento e il primo utilizzo fraudolento induce a ritenere la conservazione congiunta di carta e PIN. Il furto con destrezza può escludere la negligenza nella custodia della carta, ma non quella relativa alla custodia del PIN insieme alla carta; la circostanza che il fatto avvenga presso uno sportello ATM non esclude la presunzione.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essersi recata, il 30.08.2025, presso uno sportello ATM per un prelievo. Un uomo le si avvicinava insistendo che lo sportello non funzionava e, dopo averla invitata ad annullare l’operazione, premeva egli stesso il tasto di annullamento e si allontanava. La cliente, ritenendo che la carta fosse rimasta all’interno del dispositivo, non si accorgeva subito del furto; apprendeva la sottrazione da un SMS dell’intermediario che segnalava un prelievo di € 2.000,00. Contattava quindi il numero verde, chiedeva il blocco dello strumento, presentava denuncia e disconosceva l’operazione, chiedendo la restituzione della somma.

L’intermediario replicava che l’operazione era stata regolarmente contabilizzata, registrata e autenticata mediante lettura del microchip e corretta digitazione del PIN, senza anomalie, e imputava alla cliente la colpa grave per violazione degli obblighi di custodia. La ricorrente ribadiva la tempestività della segnalazione e sosteneva di non poter rispondere delle altrui intenzioni fraudolente, osservando che lo sportello ATM è luogo di cui la banca dovrebbe garantire la sicurezza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inquadra l’operazione nel D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). Richiamato l’art. 10 del D.lgs. 11/2010, ricorda che grava sull’intermediario la prova della corretta autenticazione, registrazione e contabilizzazione delle operazioni disconosciute, nonché dell’assenza di malfunzionamenti; solo in un secondo momento spetta all’intermediario dimostrare il dolo o la colpa grave dell’utente.

Il Collegio precisa che la sola documentazione attestante l’autenticazione e la regolarità formale non esaurisce l’onere, come chiarito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 22745 del 10 ottobre 2019: occorre indicare gli elementi di fatto delle modalità esecutive da cui desumere in via presuntiva la colpa grave. Sul piano della strong customer authentication, richiamati gli artt. 97 e 98 PSD2, l’art. 10-bis del D.lgs. 11/2010 e il Regolamento Delegato UE 2018/389, il Collegio osserva che per i prelievi ATM la SCA si realizza con i fattori del possesso (carta fisica) e della conoscenza (PIN).

Nel caso concreto, i log autorizzativi e il giornale di fondo ATM dimostrano l’esecuzione con carta originale dotata di microchip (codici F70 e F72) e con la corretta digitazione del PIN, integrando così i due fattori e l’onere di regolarità tecnica. Quanto alla condotta dell’utente, dalla denuncia emerge che il furto è avvenuto tra le 9:30 e le 9:45 e il prelievo alle 9:48: la ristrettezza del lasso temporale fonda, secondo l’orientamento richiamato (Collegio di Coordinamento n. 5304 del 17 ottobre 2013 e Collegio di Milano n. 169/2023), la presunzione di conservazione congiunta di carta e PIN e dunque la colpa grave.

Il Collegio esclude poi che le modalità del furto, riconducibili al furto con destrezza, valgano a scagionare la cliente: se possono escludere la negligenza nella custodia della carta, non incidono su quella relativa al PIN (Collegio di Milano n. 4894/22). La circostanza dello sportello ATM non elide la presunzione. Quanto all’SMS alert, la stessa ricorrente ammette di essersi accorta del furto solo grazie al messaggio, del cui invio vi è prova. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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