Leasing e contributi pubblici, no al risarcimento senza prova della negligenza dell’intermediario (ABF Collegio di Milano n. 1073 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario il ricorrente che chieda il risarcimento del danno per la mancata presentazione, da parte dell’intermediario, di una domanda di contributo pubblico collegata a un contratto di leasing deve provare sia il conferimento della documentazione necessaria, sia la negligenza dell’intermediario stesso. La testimonianza orale e la dichiarazione cd. testimoniale sono inammissibili nel procedimento ABF, sicché la prova non può essere integrata con mezzi diversi da quelli documentali. In assenza di tale prova la domanda risarcitoria è rigettata, anche quando l’investimento sia astrattamente cumulabile con più agevolazioni pubbliche.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato, tramite l’intermediario convenuto, un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto beni strumentali, con l’obiettivo di accedere a un’agevolazione regionale. La fattura emessa dall’intermediario C addebitava spese per pratica agevolata di 900,00 euro oltre IVA. Secondo il ricorrente la documentazione per la domanda regionale era stata consegnata all’intermediario convenuto nel dicembre 2022, ma la domanda non era stata presentata, con perdita definitiva del contributo di circa 18.000 euro.

Respinto il reclamo, il ricorrente aveva adito l’ABF chiedendo il risarcimento e la restituzione delle spese. L’intermediario eccepiva il difetto di legittimazione passiva quanto alla ripetizione delle somme, incassate dall’intermediario C, e contestava nel merito la domanda risarcitoria, assumendo di non aver mai ricevuto la documentazione compilata e che la prova per testi non è esperibile nel procedimento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio inquadra la controversia nella responsabilità dell’intermediario per il danno derivante dalla mancata presentazione di una domanda di contributi pubblici regionali collegata al contratto di leasing. Sul piano astratto, l’investimento risultava già sostenuto dall’agevolazione della cd. Nuova Sabatini e la normativa richiamata ammette il cumulo con altri aiuti pubblici, in particolare l’art. 4, comma 10, del DPR 175/2019. Il ricorrente avrebbe dunque potuto ottenere anche l’agevolazione regionale.

Passando ai fatti, è pacifico che la domanda di accesso al contributo regionale non sia stata presentata. Il punto decisivo è però la prova della condotta dell’intermediario. Il ricorrente afferma di aver trasmesso la documentazione, ma non ne offre riscontro documentale: la domanda allegata al ricorso è priva di sottoscrizione. L’intermediario, dal canto suo, nega di aver ricevuto quanto necessario.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la testimonianza e la dichiarazione cd. testimoniale sono inammissibili nei procedimenti ABF, citando sul punto la decisione del Collegio di Milano n. 8377 del 22 settembre 2025. La prova orale invocata dal ricorrente non è quindi utilizzabile.

Quanto alla quantificazione del contributo perduto, non risultano allegati documenti idonei. Ne consegue che non è stata provata la negligenza dell’intermediario: il ricorso è rigettato. Resta assorbita, nella sostanza, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sulla ripetizione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *