Cancellazione dal R.I.E.S. per condanna entro il quinquennio ostativo (TAR Lazio n. 14805 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dall’elenco degli operatori del gioco lecito (R.I.E.S.) è legittima quando il rappresentante legale sia stato condannato con sentenza definitiva, entro il quinquennio precedente la richiesta di iscrizione, per uno dei reati previsti dall’art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto Direttoriale del 9.9.2011, tra cui i delitti contro il patrimonio. Il requisito dell’assenza di condanne entro il quinquennio ostativo integra un presupposto essenziale e indispensabile dell’iscrizione. La motivazione per relationem è ammissibile quando il provvedimento richiama sufficientemente gli atti dei quali costituisce esito, consentendo al destinatario di comprendere le ragioni della decisione. L’obbligo autocertificativo grava sul legale rappresentante che assume la carica.
Il Fatto
Una società con sede a Grosseto è stata cancellata dall’elenco R.I.E.S. con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato per l’assenza del requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto Direttoriale del 9.9.2011. A seguito dell’acquisto delle quote della preesistente compagine, il nuovo legale rappresentante aveva attestato nell’istanza di variazione per il 2025 l’insussistenza di condanne negli ultimi cinque anni.
Un controllo a campione delle autocertificazioni ha fatto emergere dal casellario una condanna per tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.), confermata in appello e divenuta definitiva entro il quinquennio. La società ha impugnato la cancellazione davanti al TAR Lazio, che in fase cautelare aveva rigettato l’istanza di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso non è accolto. La società lamentava anzitutto il difetto di motivazione, per essere il provvedimento motivato per relationem rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, che assumeva di non aver mai conosciuto.
Il Tribunale respinge la censura. La motivazione per relationem è ammissibile quando il provvedimento richiama sufficientemente gli atti dai quali trae origine, permettendo al destinatario di comprendere le ragioni della decisione. L’amministrazione ha depositato in giudizio la comunicazione di avvio inviata a mezzo PEC con ricevuta di avvenuta consegna, smentendo la ricostruzione della ricorrente. Quest’ultima, peraltro, era stata in grado di articolare censure puntuali, indice della piena comprensibilità dell’atto.
Sul piano sostanziale, la ricorrente sosteneva che la sentenza di condanna fosse passata in giudicato oltre il quinquennio. Anche questa tesi è respinta: dal casellario prodotto dall’amministrazione emerge che la sentenza della Corte d’Appello è divenuta irrevocabile entro il quinquennio ostativo all’iscrizione.
Ne deriva la legittimità della cancellazione, trattandosi di condanna definitiva per reato contro il patrimonio intervenuta nel periodo rilevante. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.