Offerta incompleta su sensori pediatrici impone esclusione dalla gara (TAR Calabria n. 674 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un’esplicita comminatoria, opera soltanto quando la lex specialis qualifichi con assoluta certezza le caratteristiche come minime, perché espressamente definite tali o perché descritte in modo certo ed evidente quale carattere essenziale. Laddove permanga un margine di ambiguità sulla portata delle clausole, riprende vigore il principio del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione. Nel caso di specie, la prescrizione di sensori SpO₂ e bracciali NiPB “adulto/ped” va letta in senso congiuntivo, non alternativo, coerentemente con la destinazione dei monitor a pazienti di tutte le età. L’omessa indicazione dei dispositivi pediatrici integra difformità dai requisiti indispensabili e non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Il Fatto

La ricorrente principale impugna la deliberazione con cui il commissario straordinario di una azienda ospedaliero-universitaria ha aggiudicato il lotto 3 di una procedura selettiva per la fornitura di monitor multiparametrici e centrali di monitoraggio, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una differenza di 0,75 punti rispetto all’esponente, determinata dalla sola componente economica.

La ricorrente contesta i punteggi assegnati all’offerta tecnica dell’aggiudicataria su alcune voci. L’aggiudicataria propone ricorso incidentale escludente, deducendo che l’esponente principale avrebbe dovuto essere estromessa per incompletezza dell’offerta tecnico-economica e per falsità dichiarativa. La tutela cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria il ricorso incidentale escludente. Il ricorso principale non mira all’esclusione della controinteressata né alla rinnovazione della gara, ma soltanto a collocare l’esponente al primo posto in graduatoria, con permanenza dell’aggiudicataria in seconda posizione. Manca dunque la simmetria tra i gravami e ragioni di priorità logico-giuridica impongono di scrutinare in primo luogo l’incidentale: il suo eventuale accoglimento determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso principale.

Nel merito del primo motivo, la lex specialis prescriveva, al paragrafo 14 dell’allegato recante le caratteristiche tecniche minime, l’offerta di sensori SpO₂ e bracciali NiPB sia per adulti sia pediatrici. La rubrica dell’allegato qualifica espressamente tali componenti come essenziali. L’inciso “adulto/ped” va letto in senso congiuntivo, perché lo slash disgiuntivo non sarebbe coerente con l’esigenza che il monitoraggio riguardi tutti i pazienti e non solo gli adulti.

L’offerta dell’esponente principale indica soltanto dispositivi per adulti, omettendo qualsiasi riferimento a quelli pediatrici. La difformità dai requisiti indispensabili imponeva l’esclusione, non essendo ammesso il soccorso istruttorio per integrare la documentazione dell’offerta tecnica ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023.

È invece infondato il secondo motivo, relativo alla asserita dichiarazione falsa ex art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023. Le informazioni contestate involgono profili tecnici che la commissione giudicatrice non ha ritenuto idonei ad alterare i propri apprezzamenti discrezionali, né la falsità è ravvisabile ictu oculi.

Accolto il ricorso incidentale, il Collegio annulla gli atti impugnati nella parte in cui hanno disposto l’ammissione dell’esponente principale alla procedura e dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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