Cessione del credito da DTA chiesto a rimborso: la disciplina ordinaria prevale sui limiti del d.l. n. 225/2010 (Cass. civ. Sez. 5 n. 7345 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito d’imposta derivante dalla conversione delle attività per imposte anticipate, una volta chiesto a rimborso in dichiarazione dal contribuente che lo ha maturato, perde la natura di mera eccedenza e diviene una posizione creditoria verso l’Erario. La successiva cessione di tale credito non è soggetta alle limitazioni previste dall’art. 2, comma 57, del d.l. n. 225/2010, che ne impongono la cessione al valore nominale e solo all’interno del gruppo societario. A questa seconda cessione si applica invece la disciplina generale di cui all’art. 43-bis del d.P.R. n. 602/1973, che non prevede né l’obbligo di cessione al valore nominale né il vincolo infragruppo.
Il Fatto
Una società chiedeva il rimborso di un credito d’imposta da DTA, acquistato mediante atto di cessione stipulato con la società controllante di un gruppo, la quale lo aveva a sua volta acquisito dalla società in liquidazione che lo aveva originariamente maturato. La società cedente di secondo grado era il socio unico della società in liquidazione.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, riformando la sentenza di primo grado, riteneva legittimo il rifiuto dell’istanza di rimborso opposto dall’Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici d’appello, la cessione intervenuta tra la società controllante e la società ricorrente sarebbe stata invalida, in quanto avvenuta per un importo inferiore al valore nominale e al di fuori del perimetro di gruppo, in violazione dell’art. 2, comma 57, del d.l. n. 225/2010 e dell’art. 43-ter del d.P.R. n. 602/1973.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, censurando l’erronea applicazione della disciplina speciale di cui all’art. 2, comma 57, del d.l. n. 225/2010 alla cessione oggetto di causa. La disposizione, nel testo riportato in motivazione, consente la cessione dei crediti d’imposta da DTA al valore nominale, secondo quanto previsto dall’art. 43-ter del d.P.R. n. 602/1973, e solo in favore di società appartenenti allo stesso gruppo.
La Corte chiarisce che tale regime limitativo riguarda esclusivamente la prima cessione, ossia quella con cui la società che ha maturato il credito lo trasferisce a un soggetto del proprio gruppo. Nel caso di specie, la prima cessione, intervenuta tra la società in liquidazione e il suo socio unico, era avvenuta, per come incontroverso, al valore nominale e all’interno del gruppo. Il credito era stato inoltre chiesto a rimborso dalla società in liquidazione mediante la compilazione del relativo rigo della dichiarazione, per il maxi-periodo d’imposta riferito alla procedura di liquidazione volontaria.
La successiva cessione tra la società controllante e la ricorrente, avente ad oggetto una posizione creditoria già definitivamente sorta, non poteva quindi essere assoggettata ai limiti previsti per la prima cessione. A tale operazione si applica la disciplina ordinaria della cessione dei crediti verso l’Erario di cui all’art. 43-bis del d.P.R. n. 602/1973 e all’art. 69 del R.D. n. 2440/1923, che non impongono né la cessione al valore nominale né il vincolo di gruppo.
La decisione della Commissione tributaria regionale, che aveva fondato il proprio convincimento su presupposti di invalidità non previsti dalla legge per la fattispecie concreta, risulta pertanto errata.
Il ricorso è accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso della società. Le spese dei gradi di merito sono compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.
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Nota della Redazione
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