Motivazione apparente e omesso esame del fatto decisivo nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. II n. 10426 del 21.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di motivazione apparente, ex art. 132 cod. proc. civ., la sentenza che, dichiarata irrilevante una deduzione rispetto all’oggetto della domanda, esaurisca ogni obbligo motivazionale sulle relative istanze istruttorie affermandone l’assorbimento per consequenzialità logica. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non ricorre quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie. La valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove è riservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di locali in un condominio, agisce in cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1710/2019, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Milano n. 1864/2017. Con quest’ultima era stata dichiarata inammissibile, per violazione del principio del ne bis in idem rispetto a una domanda già decisa con sentenza definitiva, la domanda di condanna del condominio alla rimozione di una rastrelliera collocata nel cortile comune davanti all’ingresso della proprietà della ricorrente.
La Corte d’Appello aveva inoltre reputato inconferenti le allegazioni svolte in appello dalla società circa il presunto ostacolo determinato dal posizionamento delle biciclette nella rastrelliera da parte dei condomini. Il condominio resiste con controricorso. La questione giunge in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in relazione all’art. 132 cod. proc. civ., avendo la Corte d’Appello dichiarato inconferenti le doglianze sull’omessa considerazione, da parte del primo giudice, della deduzione concernente l’ostacolo determinato dal posizionamento delle biciclette. La Corte di legittimità rigetta il motivo, rilevando che la motivazione è ben al di sopra del minimo costituzionale e non è affatto apparente.
Il Collegio ricorda che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. La sentenza impugnata aveva chiarito che, essendo la domanda incentrata sulla lesione dei diritti proprietari causata dalla rastrelliera, erano prive di rilievo le allegazioni e le richieste istruttorie relative a un fatto lesivo diverso, dedotto solo in appello.
Con il secondo motivo si censura l’omessa motivazione sull’assorbimento delle doglianze relative alla mancata ammissione delle istanze istruttorie sul posizionamento delle biciclette. Il motivo è infondato: esclusa la rilevanza del fatto, la Corte d’Appello ha esaurito l’obbligo motivazionale affermando che le questioni erano assorbite, ossia implicitamente rigettate per evidente consequenzialità logica.
Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione su un punto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per la mancata ammissione delle prove testimoniali sul posizionamento della rastrelliera e delle biciclette. Il motivo è inammissibile perché non rispecchia il paradigma della norma. La Corte richiama il principio secondo cui il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, oggetto di discussione tra le parti e decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio qualora il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.
Nel caso concreto il motivo mira a ottenere un nuovo accertamento in fatto sulla presenza non di una ma di due rastrelliere, mentre i giudici di merito hanno accertato l’esistenza di una sola rastrelliera, la stessa di cui era stata chiesta la rimozione nella causa definita con sentenza passata in giudicato. Quanto alle biciclette, la decisività del fatto è stata esclusa dai giudici di appello. Il quarto motivo, che ripropone le medesime doglianze sotto il profilo della violazione dell’art. 244 cod. proc. civ., è infondato, spettando al giudice di merito la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove. Il ricorso è rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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