Riesame del trattenimento dello straniero in CPR sempre ammesso (Cass. civ. Sez. I n. 5930 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, in conformità all’art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE, direttamente applicabile nell’ordinamento quale disposizione self-executing. Non rileva il precedente rigetto di analoga istanza né la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del ne bis in idem, poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato. Le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., non per la loro natura decisoria, ma perché incidono sulla libertà personale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, era stato raggiunto da un decreto di espulsione del Prefetto e, contestualmente, da un provvedimento di trattenimento adottato dal Questore. Il trattenimento veniva convalidato dal Giudice di pace. Successivamente, dopo la proposizione della domanda di protezione internazionale, un secondo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri veniva disposto dal Questore e convalidato dal Tribunale di Torino con provvedimento del 22 settembre 2022, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 142/2015.

Con successivo provvedimento dell’8 novembre 2022 il Tribunale di Torino rigettava l’istanza di riesame, rilevando che le censure dello straniero investivano un decreto questorile diverso da quello oggetto della convalida e che esse erano già state respinte in quella sede. Avverso tale rigetto il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. e l’indebita limitazione del sindacato giurisdizionale del giudice del trattenimento.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte ricostruisce l’ambito del sindacato del Tribunale quale giudice del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale. Il punto di partenza è la diretta applicabilità dell’art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE, disposizione self-executing che impone la verificabilità continua della misura restrittiva.

Da tale presupposto la Corte trae la conseguenza che la domanda di riesame è sempre consentita, anche quando una precedente istanza sia stata respinta o il provvedimento di convalida non sia stato impugnato. La ratio è netta: le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato. Non opera, dunque, il limite del ne bis in idem.

La Corte valorizza il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dallo stesso ricorrente, secondo cui il giudice della convalida è investito del potere di rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto di espulsione. Ribadisce inoltre che la misura ha funzione cautelare ed è funzionale all’esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera.

Il Tribunale di Torino non si è attenuto a tali principi. Il rigetto dell’istanza di riesame fondato sull’assenza di elementi di novità e sulla pretesa diversità dell’atto censurato costituisce una indebita limitazione del sindacato giurisdizionale. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata senza rinvio, essendo già decorso il termine del trattenimento oggetto di convalida, pur persistendo l’interesse ad impugnare del ricorrente.

Sul regime delle spese la Corte rileva che il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato e che la soccombenza riguarda un’Amministrazione statale. Non vi è quindi luogo alla regolazione delle spese: il compenso e le spese del difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza al giudice del procedimento e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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