Regolamento d’ufficio tardivo se sollevato dopo udienza di mero rinvio (Cass. civ. Sez. III n. 21807 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza d’ufficio, proposto dal giudice investito della controversia dopo la pronuncia declinatoria del giudice preventivamente adito, è tempestivo solo se promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l’inammissibilità ex art. 38 cod. proc. civ., quand’anche il regolamento sia sollevato in un’udienza successiva di mero rinvio, vietata dall’ordinamento in ragione della ragionevole durata del processo. Il giudice che si riservi su questioni decidibili in udienza — e in particolare sull’art. 183 cod. proc. civ. — deve riservarsi espressamente anche l’esercizio del potere di cui all’art. 45 cod. proc. civ., poiché solo una riserva espressa conserva il potere, altrimenti consumato dalla preclusione.

Il Fatto

Nel giugno 2020 la ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Taranto la società convenuta per sentir accertare la risoluzione per inadempimento di un contratto di noleggio di autovettura e la restituzione dei canoni corrisposti. Il Tribunale adito, accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio fondata sul foro convenzionale esclusivo previsto dalle condizioni generali del contratto, ha dichiarato con sentenza la propria incompetenza in favore del foro della Capitale.

Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Roma, all’esito della prima udienza di trattazione il giudice ha sollevato d’ufficio, ex artt. 45 e 47 cod. proc. civ., il regolamento di competenza, ritenendo nulla la clausola derogatoria in quanto vessatoria ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005 e conseguentemente radicata la competenza nel Tribunale di Taranto, nel cui circondario si trova il Comune di residenza dell’attrice. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del regolamento e per la declaratoria di competenza del Tribunale di Taranto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di regolamento d’ufficio perché tardivamente proposta oltre il termine fissato dall’art. 38 cod. proc. civ. Il principio, già affermato in precedenza e qui ribadito, è che il regolamento proposto dal giudice investito della controversia dopo la pronuncia declinatoria del giudice preventivamente adito è tempestivo purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede.

Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, pur quando esso venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nell’ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo. La Corte richiama sul punto Cass. n. 27731 del 29/10/2019, Rv. 655646-01, che in applicazione di detto principio aveva ritenuto intempestivo il regolamento sollevato alla prima udienza di effettiva trattazione perché successiva ad altra di mero rinvio operata con salvezza dei diritti di prima udienza.

Nel caso concreto, dopo la riassunzione la prima udienza di trattazione ha avuto luogo il 22 novembre 2022. Il difensore di una parte aveva depositato istanza di rinvio per proprio impedimento a comparire e a nominare un sostituto; all’udienza è comparso un sostituto che ha richiamato l’istanza. Il difensore di controparte non si è opposto al rinvio ma ha ribadito l’istanza ex art. 186-ter cod. proc. civ. già formulata nell’atto di riassunzione, e il giudice ha rinviato la causa per i medesimi incombenti all’udienza del 1° dicembre 2022.

La Corte rileva che il giudice ha così provveduto senza spiegare se il rinvio fosse concesso in adesione all’istanza del difensore e senza esercitare, pur riservandosi di motivare all’esito dell’udienza successiva, il potere di conflitto. Il potere di sollevare il conflitto di competenza deve quindi ritenersi consumato, non essendo nel dominio del giudice procrastinarne l’esercizio. Ad evitare la preclusione, il giudice — tenuto conto che la richiesta di rinvio era stata ridimensionata dalla comparizione di un sostituto — avrebbe potuto e dovuto almeno riservarsi espressamente l’esercizio del potere di cui all’art. 45 cod. proc. civ.

La formula «per i medesimi incombenti», sottintendendo le attività indicate dall’art. 183 cod. proc. civ., esprimeva piuttosto l’idea che non vi fosse da elevare conflitto ed escludeva anche una riserva implicita. La Corte osserva che la riserva del provvedere può essere funzionale tanto alla sola esigenza di motivare una decisione già immaginata quanto all’esigenza stessa di decidere; l’oggettiva ambiguità della riserva impone, quando il giudice si riservi una decisione su questioni decidibili in udienza, che il potere di decidere sia oggetto di riserva espressa, perché solo così è garantita la conservazione del potere, altrimenti risolvendosi la riserva in un modo per procrastinare l’operare della preclusione contro la chiara volontà del legislatore. Il regolamento è pertanto inammissibile; sulle spese non si provvede, richiamando Cass. Sez. U. n. 1202 del 2018, n. 7596 del 2011 e n. 17811 del 2012.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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