Revocazione della sentenza di cassazione: limiti dell’errore di fatto (Cass. civ. Sez. III n. 5093/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. L’errore revocatorio non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, e deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso.

Il Fatto

Il liquidatore di un’associazione politica ha convenuto in giudizio una banca, chiedendo il risarcimento dei danni per oltre 20 milioni di euro, asseritamente derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali e di informazione in relazione al conto corrente dell’associazione, dal quale il tesoriere aveva distratto somme ingenti. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda e la Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione, che questa Corte ha parzialmente accolto con l’ordinanza n. 31052/2024, ritenendo che la banca fosse tenuta a segnalare al cliente le operazioni anomale e che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente. Avverso tale ordinanza, la banca ha proposto ricorso per revocazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa, non nell’attività interpretativa e valutativa del giudice. L’errore deve essere evidente e immediatamente rilevabile dal solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche.

La Corte ha quindi esaminato i tre motivi del ricorso per revocazione. Il primo motivo, con cui la banca denunciava che la Corte di cassazione aveva erroneamente ritenuto che la Corte d’Appello avesse riscontrato anomalie nelle operazioni, è stato ritenuto inammissibile perché la qualificazione giuridica delle operazioni come anomale era stata effettuata dalla stessa Corte di legittimità, e non era desunta da un errore percettivo della sentenza d’appello. Il secondo e il terzo motivo, con cui la banca contestava che la Cassazione avesse ritenuto esistente una decisione della Corte d’Appello sull’art. 119 T.U.B. in realtà non impugnato, sono stati ritenuti inammissibili perché la censura verteva sulla valutazione del contenuto e della portata della decisione d’appello, e sulla sua interpretazione in relazione ai motivi di ricorso, attività che si sottrae al giudizio di revocazione.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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