Principi di diritto (Massima) L’espulsione dello straniero disposta come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non può trovare applicazione — neppure dopo l’abrogazione, ad opera del d.l. n. 20/2023, del terzo e quarto periodo dell’art. 19, comma 1.1, T.U. imm. — quando si risolva in un’ingerenza nella vita privata e familiare dell’interessato vietata dall’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. Il giudice della sorveglianza deve quindi valutare la sussistenza di situazioni ostative riconducibili agli artt. 19, commi 1 e 1.1, T.U. imm., tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell’inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d’origine. Grava però sul condannato l’onere di dedurre e dimostrare tali situazioni con censure specifiche: il richiamo generico all’unità familiare viola il principio di specificità del ricorso, operante anche nel procedimento di sorveglianza.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Brescia disponeva, il 19 gennaio 2026, l’espulsione di un condannato straniero quale misura alternativa alla detenzione, in relazione alla pena da scontare. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia respingeva l’opposizione, valorizzando la pericolosità sociale del condannato e l’assenza di revisione critica del vissuto criminale, attestata dalla recente revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, disposta per comportamenti violenti commessi in ambito familiare.
Il condannato ricorreva per cassazione con due censure correlate, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il provvedimento non avrebbe dato esaustivamente conto delle ragioni che escludevano l’esistenza di situazioni familiari ostative all’espulsione — la convivenza con la moglie e i figli minori — sulle quali, a fronte di specifiche deduzioni difensive, il Tribunale non si sarebbe soffermato, in violazione dell’art. 19, comma 1.1, T.U. imm. Il Procuratore generale concludeva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte inquadra il controllo giurisdizionale sull’espulsione: il magistrato di sorveglianza prima, e il tribunale in sede di opposizione, devono verificare che nel Paese di origine l’espulso non rischi violazioni dei diritti fondamentali o attività persecutorie, secondo il divieto dell’art. 19, comma 1, T.U. imm., integrato dal comma 1.1, che vieta respingimento ed espulsione quando l’allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, salvo che sia necessario per sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica o protezione della salute, e indica i parametri della valutazione: effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno, legami con il Paese d’origine.
La Corte ribadisce poi il proprio orientamento consolidato: anche dopo la novella del 2023, l’espulsione ex art. 16, comma 5, non può applicarsi quando integri un’ingerenza vietata dall’art. 8 CEDU, e il giudice penale deve sempre vagliare le situazioni suscettibili di tradursi in tale ingerenza. Il principio, però, non giova al ricorrente su due piani convergenti. Sul piano fattuale, l’assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali: la revoca dell’affidamento in prova era stata determinata proprio dalle condotte prevaricatrici poste in essere dal condannato in danno della moglie e delle figlie conviventi, denunciate dalla stessa consorte, che aveva dichiarato timore per l’incolumità fisica del nucleo; l’attaccamento alla famiglia dal quale il ricorrente dichiara di non volersi separare appare, in questa prospettiva, strumentale a impedire l’esecuzione dell’espulsione. L’effettività del vincolo familiare, parametro normativo della valutazione, risulta così radicalmente incrinata dai fatti che hanno originato la revoca.
Sul piano processuale, il ricorso non fornisce gli elementi indispensabili al vaglio richiesto: si limita a richiamare genericamente una situazione familiare ostativa, in violazione del principio di specificità dell’impugnazione, i cui effetti preclusivi operano tanto nel procedimento di cognizione quanto in quello di sorveglianza. In assenza di deduzione e dimostrazione di situazioni ostative, l’opposizione è stata correttamente respinta. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e ordine di omissione dei dati identificativi in caso di diffusione.
Implicazioni Pratiche
Documentare l’effettività del vincolo, non la sua esistenza anagrafica: per opporsi all’espulsione ex art. 16, comma 5, occorre provare convivenza reale, contributo al mantenimento, relazioni concrete con i figli, inserimento sociale e durata del soggiorno, con documenti e riscontri. L’evocazione generica di moglie e figli minori è censura aspecifica, destinata al rigetto anche in sorveglianza.
Le condotte endofamiliari ritorcono l’argomento: denunce della convivente, revoche di misure alternative per violenze domestiche e provvedimenti protettivi smentiscono l’effettività del legame invocato e trasformano l’art. 8 CEDU da scudo in boomerang. Prima di fondare l’opposizione sull’unità familiare, verificare l’intero fascicolo dell’esecuzione e la posizione dei familiari.
L’art. 8 CEDU resta operativo dopo il d.l. n. 20/2023: l’abrogazione parziale dell’art. 19, comma 1.1, non ha eliminato il limite convenzionale all’espulsione come misura alternativa. Nei casi con legami familiari genuini, impostare l’opposizione sul bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza di Strasburgo, articolando specificamente i parametri normativi e sollecitando espressamente il giudice a motivare su ciascuno.
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