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Ottemperanza tributaria: no ricorso in Cassazione contro l’ordinanza sui reclami al commissario ad acta (Cass. civ. Sez. V n. 2642 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, l’ordinanza del giudice che, senza dichiarare chiuso il procedimento ai sensi dell’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia ritenuto inammissibile il reclamo contro una delibera del commissario ad acta non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà. (Rv. 677777-01)

Il Fatto

In un giudizio di ottemperanza davanti alla CTP di Roma, relativo a una sentenza del 2007 sul rimborso Irpeg a una compagnia assicurativa, il giudice aveva nominato nel 2015 un commissario ad acta. Nell’aprile 2016 il commissario adottava una deliberazione sull’esecuzione, contro cui l’Agenzia delle Entrate proponeva reclamo; la società resisteva e proponeva a sua volta reclamo incidentale.

La CTP, con ordinanza espressamente qualificata come interlocutoria, dichiarava inammissibili entrambi i reclami: nessuna disposizione sul giudizio di ottemperanza li prevede, non è applicabile l’art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992 né possono trasporsi gli istituti del processo civile o amministrativo. La tutela contro gli atti del commissario, secondo la CTP, era affidata al ricorso per cassazione ex art. 70, comma 10, o al ricorso al giudice amministrativo.

L’Agenzia ricorreva in Cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 70, commi 7, 8 e 10, del d.lgs. n. 546 del 1992: il commissario è un ausiliario del giudice, i suoi atti devono essere reclamabili davanti allo stesso giudice e va applicata per analogia la disciplina dell’ottemperanza amministrativa. La società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, eccependo l’inammissibilità del ricorso principale.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda che il giudizio di ottemperanza ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 non serve all’esecuzione coattiva del giudicato, ma a renderlo effettivo, compiendo gli accertamenti necessari a delimitarne la portata, compresa la nomina di un commissario. Il commissario ad acta partecipa della funzione giurisdizionale come longa manus del giudice (Cass. n. 3291/2009), opera sotto il suo continuo controllo e la parte può reclamarne gli atti davanti allo stesso giudice dell’ottemperanza (Cass. n. 14647/2007; n. 30346/2019).

Il punto decisivo è però quali provvedimenti del giudice dell’ottemperanza siano ricorribili. Il comma 10 ammette il ricorso per cassazione contro la sentenza che dispone i provvedimenti indispensabili, per inosservanza delle norme sul procedimento. Quanto all’ordinanza di chiusura ex comma 8, l’orientamento consolidato la ritiene di regola non impugnabile, salvo che contenga un giudizio sulla correttezza dell’operato del commissario o contenuti decisori modificativi della sentenza di ottemperanza, nel qual caso è ricorribile ex art. 111 Cost. per la sua abnormità (Cass. n. 22877/2017; n. 28059/2022). La sede della verifica definitiva della corrispondenza tra l’attività del commissario e la sentenza è quindi l’ordinanza di chiusura.

Il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. è ammesso solo contro provvedimenti definitivi e decisori, cioè non altrimenti impugnabili e idonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti sostanziali. Nel caso in esame la CTP ha qualificato la propria ordinanza come interlocutoria, ha pronunciato solo in rito e ha rimesso a una fase successiva la verifica, con carattere definitivo, dell’attività del commissario. L’ordinanza non ha quindi contenuto né definitivo né decisorio.

La Corte enuncia il principio di diritto: è inammissibile il ricorso per cassazione contro l’ordinanza del giudice dell’ottemperanza che, senza dichiarare chiuso il procedimento ai sensi dell’art. 70, comma 8, abbia ritenuto inammissibili i reclami contro le delibere del commissario ad acta. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile, quello incidentale condizionato è assorbito. L’Agenzia è condannata alle spese; non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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