Cassazione: la declinatoria di competenza in favore degli arbitri è impugnabile solo con regolamento necessario (Cass. civ. Sez. 1 n. 17811 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza che dichiara improponibile la domanda per essere la lite compromessa in arbitri deve essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza in favore degli arbitri. Tale pronuncia, ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 40/2006, è impugnabile esclusivamente con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. Il nuovo regime di impugnazione si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo il 2 marzo 2006, a prescindere dalla data di instaurazione del processo, in applicazione del principio tempus regit actum. L’impugnazione proposta con i mezzi ordinari avverso tale sentenza è inammissibile.
Il Fatto
La società Architime srl otteneva dal Tribunale di Tivoli un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Roiate per il pagamento di una somma dovuta per incarichi di progettazione. Il Comune proponeva opposizione, contestando la pretesa e spiegando domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento della società.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, ma dichiarava improponibile la domanda riconvenzionale, ritenendo la lite compromessa in arbitri in base alla clausola compromissoria contenuta nella convenzione stipulata tra le parti. La società proponeva appello principale e il Comune appello incidentale avverso tale sentenza. La Corte d’Appello accoglieva l’appello principale, confermava il decreto ingiuntivo e respingeva l’appello incidentale. Il Comune ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo di ricorso il Comune deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 819-ter cod. proc. civ. e 27, comma 4, d.lgs. n. 40/2006, per avere il giudice d’appello omesso di dichiarare l’inammissibilità delle impugnazioni proposte avverso una sentenza che aveva deciso solo sulla competenza.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Premesso che l’eccezione di arbitrato integra una questione di competenza, ha rilevato che la sentenza di primo grado, nel dichiarare improponibili le domande per essere la lite compromessa in arbitri, costituiva una pronuncia declinatoria della competenza in favore degli arbitri. Una tale pronuncia deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, ex art. 42 cod. proc. civ., e non con l’appello.
Quanto all’applicazione temporale, la Corte ha precisato che l’art. 819-ter cod. proc. civ. si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della norma, avvenuta il 2 marzo 2006, a prescindere dalla data di instaurazione del processo. Ciò si impone in ragione della natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale e del principio tempus regit actum.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibili sia l’appello principale che quello incidentale, poiché la pronuncia di prime cure era impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza. Gli altri motivi di ricorso sono rimasti assorbiti.
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Nota della Redazione
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