Canone ricognitorio e concessioni demaniali strumentali a fini pubblici (TAR Sicilia n. 21 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni demaniali marittime, l’art. 39, comma 2, cod. nav. impone all’amministrazione concedente di accertare autonomamente se la concessione persegua fini di pubblico interesse e se il concessionario non ritragga alcun lucro o provento, dovendosi intendere per lucro, secondo l’art. 37, comma 2, d.P.R. n. 328/1952, la remunerazione dell’attività di impresa per arricchimento personale. La mera presenza di un corrispettivo per lo svolgimento del servizio idrico integrato, inquadrato dall’art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 nel principio del recupero dei costi, non integra di per sé quel lucro soggettivo che esclude l’applicabilità del canone ricognitorio. Il diniego opposto a una richiesta di applicazione del canone è illegittimo ove l’amministrazione non abbia svolto autonome valutazioni sui presupposti.

Il Fatto

Il Comune ricorrente è titolare di cinque concessioni demaniali marittime, alcune finalizzate a opere di accesso alla spiaggia pubblica, altre a condotte fognarie e a impianti di scarico sottomarino. Con nota del 24.12.2021 l’Assessorato regionale ha ingiunto il pagamento di una somma a titolo di conguaglio dei canoni per il periodo 2010-2020, sul presupposto che le concessioni fossero ordinarie ai sensi dell’art. 36, cod. nav.

Il Comune ha quindi chiesto l’applicazione del canone di mero riconoscimento del valore demaniale, sostenendo la natura pubblica delle finalità perseguite. L’Assessorato ha rigettato l’istanza con nota del 13.4.2023, rilevando che il canone ricognitorio sarebbe stato applicato solo ad alcune concessioni e che, per gli impianti fognari, sussisterebbero utili connessi al servizio idrico integrato. Da qui il ricorso per l’annullamento degli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. La nota impugnata costituisce atto nuovo e di valore provvedimentale, avendo arrestato il procedimento avviato dal Comune con l’istanza di applicazione del canone ricognitorio. Non si tratta di mero sollecito di pagamento, poiché la pretesa creditoria regionale dipende dall’applicazione di un canone diverso e più elevato rispetto a quello ricognitorio.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato la disciplina dell’art. 39, comma 2, cod. nav. e dell’art. 37, comma 2, d.P.R. n. 328/1952. La regola dirimente è l’assenza di lucro o provento, da intendersi come remunerazione dell’attività di impresa per arricchimento personale, con richiamo alla sentenza n. 5930/2023 e alla sentenza n. 5782/2024 del Consiglio di Stato. Ne deriva che anche un’attività imprenditoriale può rientrare nel canone ricognitorio se manca l’elemento soggettivo dell’arricchimento.

Quanto alle concessioni “non fognarie”, la resistente si è limitata ad affermare che il Comune non avrebbe originariamente richiesto l’applicazione del canone. Ma l’amministrazione concedente deve interrogarsi autonomamente sull’applicabilità dello stesso, a maggior ragione quando la richiesta sopravvenga con atto successivo. Il diniego è pertanto illegittimo per difetto di istruttoria.

Riguardo alle concessioni “fognarie”, la motivazione del rigetto si fondava sulla mera presenza di un corrispettivo per il servizio idrico integrato. Il Collegio ha ritenuto che tale corrispettivo, inquadrato dall’art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 nel principio del recupero dei costi e interpretato restrittivamente dall’Adunanza plenaria n. 16 del 7.11.2025 del Consiglio di Stato, non integra un lucro soggettivo tale da escludere l’applicazione del canone ricognitorio.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse del Comune. Per le concessioni nn. 64/2004, 128/2011 e 136/2003 la regione dovrà svolgere una nuova istruttoria. Le spese di lite sono state poste a carico della resistente e liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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