Sospensione tardiva della concessione demaniale annullata per difetto di istruttoria (TAR Sicilia n. 20 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione del procedimento volto al rilascio della variante alla concessione demaniale marittima è illegittima quando l’amministrazione regionale, già resa edotta dalla stessa istante della possibile sovrapposizione tra l’area richiesta e quella in consegna al Comune, rilevi tardivamente tale evenienza senza precisarne la natura (totale o parziale) né dare seguito all’approfondimento istruttorio annunciato. L’annullamento dell’atto di sospensione comporta l’obbligo dell’amministrazione di rivalutare l’istanza in contraddittorio con l’istante, verificando puntualmente l’eventuale sovrapposizione. Nel caso di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni indipendenti sostiene l’atto in sede giurisdizionale. Il diniego di concessione demaniale ex art. 36 cod. nav. è espressione di discrezionalità ampia e non è manifestamente illogica la scelta di conservare un minimo di area al residuo uso pubblico.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un esercizio di ristorazione sull’isola di Marettimo, fruisce di un tratto di suolo demaniale in forza di concessione del 2014. Nel 2018 presenta istanza di variante per ampliare una struttura prefabbricata a servizio del ristorante. La conferenza di servizi si conclude positivamente nel marzo 2023. Nell’ottobre 2023 l’amministrazione regionale sospende il procedimento, rilevando tardivamente che l’area richiesta ricadrebbe in un’area già in consegna al Comune per finalità pubbliche.

La ricorrente impugna la sospensione e chiede il risarcimento del danno da ritardo. Nel luglio 2024 l’amministrazione respinge anche l’istanza di autorizzazione breve per la stagione estiva. La ricorrente propone motivi aggiunti, contestando il diniego e chiedendo i danni per i minori introiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso introduttivo quanto all’annullamento. Dagli atti emerge che la ricorrente, con nota del 2019, aveva già rappresentato la possibile sovrapposizione tra l’area di ampliamento e quella consegnata al Comune nel 2009, indicandola in circa 23 mq e documentandola con le tavole di progetto.

La resistente, pur edotta da tempo, ha rilevato la questione solo con l’atto impugnato, senza chiarire se la sovrapposizione fosse totale o parziale. Si è limitata a invocare un approfondimento presso la Capitaneria di porto e il Comune, del quale manca ogni notizia anche dopo la proposizione del ricorso. Ne discende l’accoglimento del primo profilo di censura; assorbiti gli ulteriori. In via conformativa, l’amministrazione dovrà rivalutare l’istanza in contraddittorio con la ricorrente.

Quanto ai motivi aggiunti, il diniego è sostenuto da più ragioni indipendenti: si tratta di un provvedimento plurimotivato, per il quale basta la legittimità di una sola giustificazione (richiamati Cons. Stato n. 1529/2022, n. 1200/2022, n. 899/2022, n. 436/2022, n. 200/2022). Non convince la tesi secondo cui l’amministrazione avrebbe potuto concedere d’ufficio un’area maggiore di quella richiesta.

La concessione sottrae un bene all’uso collettivo e non può eccedere la richiesta. Il diniego ex art. 36 cod. nav. rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per logicità e congruenza (richiamata Cons. Stato n. 7035/2025); non è illogica la scelta di conservare un minimo di spazio all’uso pubblico.

Le istanze risarcitorie sono infondate: resta impregiudicata la successiva attività amministrativa; la ricorrente non ha agito contro il silenzio né ha chiesto l’autorizzazione breve nel 2023, omettendo di minimizzare il danno ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm.; manca la prova del pregiudizio, fondata su mere dichiarazioni del consulente di parte. Spese compensate tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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