Incentivi recupero evasione tributaria preclusi in caso di ritardo sul rendiconto (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 173 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In assenza di un’espressa deroga legislativa, il mancato rispetto dei termini stabiliti dal TUEL per l’approvazione del rendiconto costituisce elemento ostativo, nell’esercizio di riferimento, alla corresponsione degli incentivi per il recupero dell’evasione tributaria di cui all’art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione subordina l’effetto premiante alla duplice condizione dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto nei termini fissati dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L’interpretazione estensiva elaborata dalla Sezione delle Autonomie opera solo in presenza di una proroga legislativa del termine, che nella specie difetta. Il ritardo di pochi giorni, non imputabile all’ente, non consente di superare il dato letterale della norma.
Il Fatto
Un Comune ha chiesto parere alla Sezione regionale di controllo in merito alla possibilità di erogare ai propri dipendenti il compenso incentivante per il recupero dell’evasione tributaria previsto dall’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018. L’ente ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 nei termini di legge, mentre l’approvazione del rendiconto della gestione 2023 è slittata all’8 maggio 2024 a causa di problematiche legate al deposito degli atti.
Il quesito riguarda la possibilità di riconoscere comunque l’incentivo, considerato che il ritardo è di pochi giorni e non è imputabile agli uffici. La questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione con apposita ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Sotto il primo profilo, la richiesta è sottoscritta dall’organo legittimato e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali. Sotto il secondo, la materia dei vincoli finanziari al trattamento economico del personale rientra nella nozione dinamica di contabilità pubblica, secondo l’orientamento della Sezione delle Autonomie.
Nel merito, la Corte richiama il contenuto dell’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, che consente ai comuni di destinare una quota del maggior gettito IMU e TARI a incentivo del personale, purché abbiano approvato bilancio di previsione e rendiconto entro i termini del TUEL. Dalla formulazione letterale emerge l’intento del legislatore di riservare l’effetto premiante agli enti che rispettano detti termini.
La prospettazione del comune richiedente non può trovare accoglimento. La Sezione ribadisce che, atteso il rango degli interessi coinvolti nell’attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore potrebbe attenuare gli effetti limitativi della condizione, come già affermato da altre Sezioni regionali.
La Corte richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19/2021/QMIG, che ha ampliato la portata della norma, chiarendo che il riferimento ai termini del TUEL comprende anche il diverso termine eventualmente prorogato per legge per l’approvazione del bilancio o del rendiconto. Tuttavia, poiché il legislatore non ha introdotto alcuna deroga per il rendiconto 2023, tale interpretazione estensiva non è applicabile alla fattispecie.
Ne consegue che il rispetto dei termini fissati dal TUEL costituisce l’unico parametro di valutazione. Stante l’impossibilità di pervenire a un’interpretazione contra legem, la Sezione conclude che il mancato rispetto dei termini per l’approvazione del rendiconto preclude, nell’esercizio di riferimento, la corresponsione degli incentivi per il recupero dell’evasione tributaria.
Nota della Redazione
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