Ottemperanza per la Carta del docente: l’astreinte si respinge per le difficoltà del debitore pubblico (TAR Sardegna n. 420 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dispone l’ottemperanza, assegnando un termine per l’adempimento e nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata qualora sussistano “altre ragioni ostative”, quale la complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’adempimento, la natura seriale del contenzioso e la funzione del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inerte nonostante la notifica della sentenza, non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo, decorso anche il termine di 120 giorni previsto dalla legge. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la rituale notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando sin da ora, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta. L’organo ausiliario, individuato nel Responsabile di una specifica Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, dovrà completare l’esecuzione entro 90 giorni dalla richiesta della parte, potendo ricorrere anche all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte. Pur richiamando l’assenza di preclusioni astratte all’applicabilità dell’istituto al debitore pubblico, ha valorizzato il consolidato orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che annovera tra le “altre ragioni ostative” le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale sul rilascio del beneficio.
Da ultimo, la natura stessa del beneficio, quale incentivo alla formazione e non mezzo di sostentamento, ha indotto il giudice a ritenere non convincente l’applicazione della misura coercitiva. Le spese di lite, pur poste a carico dell’Amministrazione, sono state ridotte in considerazione della natura seriale e standardizzata del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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