Proroga tecnica Bingo illegittima disapplicata norma nazionale (TAR Lazio n. 8703 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, disposta dal legislatore nazionale in via unilaterale e reiterata, costituisce una modifica della concessione non consentita dall’art. 43 della direttiva 2014/23/UE, non essendo assistita dai presupposti ivi delineati. Ne consegue l’obbligo per il giudice amministrativo di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell’Unione europea e di annullare, in via derivata, i provvedimenti attuativi che ne fanno applicazione. L’illegittimità della proroga non esime tuttavia il concessionario dal versamento di un’indennità per l’esercizio di fatto del gioco, ma tale indennità non può essere determinata in modo rigido e forfetario: deve essere rideterminata dall’Amministrazione con provvedimenti discrezionali, anche provvisori, in base a una valutazione bilanciata dei fatturati conseguiti, dei vantaggi attribuiti e dei sacrifici imposti all’operatore. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla fase genetica del rapporto concessorio, escluse solo quelle meramente patrimoniali.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni del gioco del Bingo scadute e operante in regime di proroga tecnica, ha impugnato le note dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, in attuazione dell’art. 1, comma 124, della legge n. 197/2022, le richiedevano il pagamento del canone maggiorato del 15% rispetto alla misura prevista dalla legislazione precedente, per il biennio 2023-2024. L’Agenzia ha quantificato il corrispettivo una tantum in euro 181.125, suddiviso in quattro rate.
La ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e la contrarietà dell’intervento legislativo al diritto dell’Unione europea, chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia e alla Corte costituzionale. L’Amministrazione si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione per la ritenuta natura patrimoniale della controversia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia non verte sulla quantificazione del canone in fase esecutiva, ma sulla legittimità in sé della proroga e del canone preteso, investendo la fase genetica del rapporto concessorio e la pretesa autoritativa dell’Amministrazione di applicare il canone in costanza di proroga tecnica.
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ricordando che la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 20.03.2025, ha affermato che le proroghe disposte dal legislatore italiano soggiacciono alla direttiva 2014/23/UE e non sono assistite dai presupposti dell’art. 43, che regola le modifiche alle concessioni senza nuovo procedimento di gara. La Corte ha precisato che, durante il regime di proroga, resta dovuto un canone o corrispettivo, ma la determinazione forfetaria e fissa per tutti i concessionari, a prescindere dai fatturati, è incompatibile con la direttiva.
Il TAR ha applicato tali principi anche alla proroga onerosa di cui all’art. 1, comma 124, della legge n. 197/2022, in ragione della eadem ratio con la fattispecie già esaminata nelle sentenze richiamate relative alla legge n. 207/2024. In ossequio al principio di primazia del diritto eurounitario, il Collegio ha disapplicato la disposizione nazionale contrastante e ha annullato, in via derivata, la nota dell’Agenzia e il presupposto avviso, assorbendo gli ulteriori motivi di ricorso.
Il Tribunale ha precisato che, a seguito dell’annullamento, l’Amministrazione dovrà rideterminarsi con provvedimenti discrezionali, anche provvisori, stabilendo un’indennità a carico dei concessionari per il periodo del biennio 2023-2024, in una logica di riequilibrio del rapporto che tenga conto dei fatturati conseguiti, dei vantaggi attribuiti e dei sacrifici imposti. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia e perché l’Agenzia si era conformata alla legge nazionale prima della pronuncia della Corte di Giustizia.
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Nota della Redazione
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