Annullato il decreto commissariale che dichiara la decadenza dall’accreditamento sanitario (TAR Calabria n. 139 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è tenuta a conformarsi al comando giurisdizionale cautelare, qualora non lo abbia contestato con gli strumenti processuali previsti. Nella riedizione del potere, essa deve assumere come regola di condotta l’interpretazione della normativa affermata in sede cautelare e, dunque, esaminare nel merito la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Il provvedimento che si discosti da tale regola è illegittimo e, secondo l’orientamento ormai consolidato, va qualificato come annullabile per violazione di legge e non nullo per violazione del giudicato cautelare.
Il Fatto
Una società operante nel settore della specialistica ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa, accreditata con decreto commissariale del 28 gennaio 2020, n. 17, ha contestato davanti al TAR Calabria il decreto del 26 novembre 2024, n. 364, con cui il Commissario ad acta aveva rigettato la propria istanza di rinnovo dell’accreditamento istituzionale, ritenendola tardiva rispetto al termine triennale.
Con ordinanza del 27 febbraio 2025, n. 105, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo il diniego e qualificando il termine per la richiesta di rinnovo come ordinatorio e non perentorio. Nella riedizione del potere, il Commissario ha invece adottato il decreto del 4 aprile 2025, n. 198, dichiarando la decadenza della società dall’accreditamento per non aver presentato l’istanza entro il triennio di efficacia. Da qui la nuova impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta con priorità, e in chiave assorbente, il motivo relativo alla violazione del comando giurisdizionale impartito con l’ordinanza cautelare n. 105 del 2025. Il principio è netto: l’amministrazione ha l’obbligo di conformarsi alla misura interinale, salvo che sia intervenuta una sentenza, la quale fa venir meno la cautela e pone essa stessa le regole cui l’operato successivo deve adeguarsi.
Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato emesso mentre l’ordinanza n. 105 produceva i suoi effetti conformativi. Pertanto, indipendentemente dalla correttezza dell’interpretazione normativa fornita in quella sede, l’Ufficio commissariale avrebbe dovuto considerare il termine per la richiesta di rinnovo, previsto in via ordinaria dall’art. 11, comma 7 l.r. 18 luglio 2008, n. 24, come ordinatorio e non perentorio.
Ne deriva un obbligo di esercizio sostanziale del potere: l’amministrazione avrebbe dovuto verificare nel merito la sussistenza dei requisiti necessari per il rinnovo, non limitarsi a dichiarare la decadenza da un termine inteso in senso perentorio. Discostandosi da tale regola di condotta, l’Ufficio commissariale ha prodotto un provvedimento illegittimo.
La Corte precisa il regime della conseguenza sanzionatoria. La giurisprudenza ha abbandonato l’orientamento che riconduceva alla nullità la violazione del c.d. giudicato cautelare; residua l’annullabilità per violazione di legge, qui tempestivamente fatta valere in giudizio.
Il decreto viene quindi annullato, con assorbimento delle altre censure, e le spese di lite sono poste a carico dell’Ufficio commissariale secondo il principio della soccombenza.
Nota della Redazione
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