Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 815 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario che impongono alla pubblica amministrazione obblighi di pagamento, il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997, opera come condizione dell’azione esecutiva, con la conseguenza che il ricorso proposto prima della sua scadenza è inammissibile o improcedibile, rilevabile anche d’ufficio. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esatta esecuzione del giudicato entro un termine perentorio, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e applica l’astreinte nei limiti di non manifesta iniquità. Il giudizio di ottemperanza non consente il riesame del merito della controversia definita dal titolo esecutivo.
Il Fatto
Una docente ha adito il TAR Campania ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 455/2025, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarne l’importo di € 1.500,00, oltre accessori, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
La ricorrente ha dedotto di aver notificato il titolo in forma esecutiva all’amministrazione in data 4 marzo 2025 e di aver seguito, il 30 luglio 2025, la procedura interna ministeriale, senza ottenere alcun riscontro. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza provare l’adempimento né contestare la pretesa. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo esecutivo, la fissazione di un termine perentorio, la nomina di un commissario ad acta e la condanna all’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza. La ricorrente ha prodotto copia autentica del titolo e la certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato, in conformità all’art. 114, comma 2, c.p.a.. Quanto alla condizione di procedibilità, il TAR ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo si applica anche al giudizio di ottemperanza.
Il titolo è stato notificato il 4 marzo 2025 e il ricorso il 10 novembre 2025: il termine era ampiamente decorso. La finalità dello spatium adimplendi è consentire all’amministrazione di attivare le procedure contabili per il pagamento spontaneo, evitando l’aggravio di spese. Nel caso concreto la condizione risulta soddisfatta.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inadempimento dell’amministrazione è palese e non contestato. A fronte di un comando giudiziale chiaro, specifico e passato in giudicato, il Ministero non ha fornito alcuna prova di esecuzione né ha addotto ragioni ostative. Il Collegio ha ribadito che il giudizio di ottemperanza è circoscritto alla verifica della corretta e integrale attuazione del dictum, senza riesame del merito, e ha accertato l’obbligo conformativo di accreditare l’importo di € 1.500,00 sulla carta elettronica della docente.
Riguardo alla pretesa sostanziale, il TAR ha osservato che essa si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, che ha superato l’originaria interpretazione restrittiva della L. n. 107/2015 limitante il beneficio ai soli insegnanti di ruolo. L’inerzia dell’amministrazione è stata qualificata come prassi illegittima e violazione dell’art. 112 c.p.a. Il Tribunale ha quindi ordinato l’esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa di impedimento al giudicato.
Infine è stata accolta la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., calcolata nella misura degli interessi legali sull’importo del giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e sino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo del 10% dell’importo dovuto, in linea con i criteri di non manifesta iniquità indicati dalla Adunanza Plenaria n. 7/2019 e dal richiamo alla Adunanza Plenaria n. 8/2021 sull’esercizio concorrente del potere. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre oneri, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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