Verifica di anomalia ed esecuzione contratti scisso dall’aggiudicazione (TAR Liguria n. 493 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la lex specialis subordini l’aggiudicazione alla verifica dell’effettivo ingaggio o opzione degli artisti indicati nell’offerta, la relativa documentazione costituisce un requisito di esecuzione, la cui esistenza non può essere pretesa in una fase antecedente, quale il subprocedimento di verifica di anomalia. In tale sede, la stazione appaltante è tenuta a valutare nel merito le giustificazioni presentate, senza arrestarsi a un giudizio di non valutabilità, e l’esclusione dell’offerente può essere disposta solo all’esito del contraddittorio procedimentale, che l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 rende doveroso anche mediante richiesta di chiarimenti.
Il Fatto
Una società partecipava a una procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento di servizi di progettazione, organizzazione e realizzazione di un evento musicale, risultando prima in graduatoria. Il disciplinare di gara, all’art. 9, subordinava l’aggiudicazione alla verifica dell’effettivo ingaggio degli artisti indicati nella relazione artistica, prevedendo, in mancanza, lo scorrimento della graduatoria.
Il RUP, ritenuto l’offerta della ricorrente anomala per il ribasso del 7,5%, avviava la verifica di congruità, richiedendo, tra l’altro, i contratti di ingaggio degli artisti. La società trasmetteva le proprie giustificazioni, corredate da comunicazioni intercorse con gli agenti degli artisti, evidenziando l’impossibilità di produrre contratti definitivi prima dell’aggiudicazione. Il RUP, ritenute inadeguate le spiegazioni per la mancata esibizione dei contratti, disponeva l’esclusione, con conseguente aggiudicazione alla seconda classificata, che presentava i contratti di ingaggio sottoscritti dopo la proposta di aggiudicazione. La ricorrente impugnava gli atti, deducendo l’illegittimità dell’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 9 del disciplinare. La norma, sia nella rubrica che nel contenuto, richiedeva i contratti di ingaggio solo ai fini dell’aggiudicazione, configurandone l’esistenza come requisito di esecuzione e non di partecipazione. L’esegesi letterale non poteva essere superata dal principio del risultato, non potendo tale criterio sovvertire il chiaro significato di una norma di gara che incide negativamente sul concorrente, determinandone l’esclusione. Inoltre, la documentazione prodotta dalla ricorrente in sede di giustificazioni era sufficientemente dettagliata e non poteva pretendersi la stipula di contratti definitivi prima dell’aggiudicazione, atteso il rischio per gli artisti di vincolarsi a favore di un soggetto non ancora aggiudicatario.
Il Collegio ha poi accolto la doglianza relativa all’omesso contraddittorio procedimentale. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha precisato che il soccorso istruttorio di chiarimenti, nel subprocedimento di anomalia, non è solo facoltativo ma doveroso quando finalizzato a evitare l’esclusione del concorrente. L’esternazione delle ragioni dell’anomalia non può avvenire solo con il provvedimento espulsivo, dovendo la stazione appaltante attivare un confronto preventivo sui profili critici, in ossequio ai canoni di buona fede e collaborazione. La mera possibilità di richiedere il riesame in autotutela non sana tale omissione.
Quanto al giudizio di congruità, il TAR ha rilevato che lo scostamento di costi indicato dal RUP era esiguo rispetto all’importo complessivo e non poteva inficiare l’attendibilità dell’offerta, valutabile solo in modo globale. Ha inoltre giudicato legittimo l’uso di stime previsionali per voci di spesa non precisamente definibili prima dell’aggiudicazione e ha censurato la mancata considerazione dell’esperienza pregressa della ricorrente, che aveva organizzato l’evento dell’anno precedente per lo stesso Comune. L’esclusione è stata, pertanto, annullata, con conseguente invalidità derivata dell’aggiudicazione alla controinteressata.
Il Tribunale ha ordinato al Comune di rinnovare le operazioni di gara a partire dalla valutazione di anomalia, dettando specifiche coordinate conformative, e ha dichiarato l’inefficacia del contratto, con effetti dalla pubblicazione della sentenza. Le domande risarcitorie sono state dichiarate inammissibili, potendo essere riproposte all’esito della riedizione del potere.
Nota della Redazione
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