Vincolo idrogeologico PTPR e improcedibilità autorizzazione paesaggistica per intervento realizzato (TAR Lazio n. 10131 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela del paesaggio, la Regione, in sede di pianificazione, può ampliare — ma mai ridurre — gli standard di tutela tracciati dalla normativa nazionale, dovendosi ritenere cogente il vincolo idrogeologico imposto dal PTPR. Le valutazioni in materia di tutela del paesaggio costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sottratta al sindacato di legittimità salvo che gli atti pianificatori siano inficiati da errori di fatto, abnormi illogicità o manifesta irrazionalità. L’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, dell’intervento, fuori dai casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004. Il Comune non incluso nell’elenco di quelli delegati alle funzioni paesaggistiche è incompetente a rilasciare autorizzazioni provvisorie.
Il Fatto
Il contribuente presentava al Comune istanza per la realizzazione di una piscina pertinenziale alla propria abitazione, insistente su un lotto gravato da vincolo idrogeologico secondo il PTPR della Regione Lazio, ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 42/2004. Nelle more, il Comune autorizzava in via provvisoria l’esecuzione dei lavori.
La Regione, accertata tramite immagini aeree la già avvenuta realizzazione dell’opera, dichiarava l’istanza improcedibile, richiamando il disposto dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, che vieta il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria dopo la realizzazione dell’intervento. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo l’incompetenza della Regione nell’individuazione delle aree vincolate e sostenendo che la piscina sarebbe stata realizzata al di fuori dell’area di tutela erroneamente perimetrata dal PTPR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso il primo motivo di ricorso, osservando come, pur non essendo in discussione il primato statale nell’individuazione dei beni paesaggistici, la Regione disponga di uno spazio ampliativo degli standard di tutela. Richiamando la giurisprudenza costituzionale, il TAR ha evidenziato come la competenza regionale operi sul piano procedimentale per addizione, e mai per sottrazione, potendo arricchire — ma non alleggerire — il catalogo dei beni paesaggistici. Ne consegue la cogenza del vincolo idrogeologico imposto dal PTPR regionale nell’area attraversata dal torrente.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha rammentato che le valutazioni paesaggistiche sono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo in presenza di errori di fatto, abnormi illogicità o palese travisamento. L’onere probatorio gravante sul ricorrente è rigoroso: ove non emerga l’inattendibilità tecnico-scientifica della valutazione amministrativa e si fronteggino opinioni divergenti parimenti plausibili, deve prevalere la posizione dell’organo istituzionalmente competente. Nel caso di specie, le deduzioni del ricorrente sulla perimetrazione dell’area di tutela sono state giudicate generiche e prive di riscontri idonei a evidenziare il carattere abnorme o contraddittorio della classificazione pianificatoria.
Il Collegio ha infine ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, valorizzando la cogenza del vincolo, la realizzazione dell’intervento prima che l’Amministrazione potesse pronunciarsi e l’incompetenza del Comune a rilasciare un’autorizzazione “provvisoria”, non essendo lo stesso inserito nell’elenco dei Comuni delegati alle funzioni paesaggistiche. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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