Annullato il DASPO per incertezza del quadro indiziario (TAR Abruzzo n. 50 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.), emesso ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, presuppone l’accertamento di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, basato su un quadro indiziario univoco e non contraddittorio. Laddove le risultanze istruttorie non consentano di delineare con chiarezza le responsabilità degli accadimenti, emergendo elementi di prova contrastanti e acquisiti a notevole distanza temporale dai fatti, il provvedimento deve essere annullato per difetto dei presupposti e carenza di motivazione. La misura, di natura preventiva e afflittiva, deve rispondere ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, non potendo essere irrogata sulla base di una ricostruzione fattuale incerta.
Il Fatto
Un calciatore impugnava il D.A.SPO. di durata biennale emesso dal Questore di Chieti, che gli imponeva il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni calcistiche. Il provvedimento era stato adottato sulla base di un rapporto dei Carabinieri, che riferiva di episodi di lesioni e minacce posti in essere dal ricorrente, nel corso di una partita di campionato, ai danni di giocatori avversari.
Il ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, deducendo l’insufficienza del quadro indiziario, la non chiara ricostruzione dei fatti e la sproporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto ricordato che il D.A.SPO. è una misura di prevenzione finalizzata a preservare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, che presuppone l’accertamento di condotte violente. Tale presupposto, tuttavia, deve essere sostenuto da un quadro indiziario solido e non contraddittorio.
Nella fattispecie, il Collegio ha rilevato che l’Autorità che aveva redatto la relazione alla base del provvedimento non era presente agli eventi. Dalla documentazione versata in atti emergeva una situazione di generica conflittualità, ma le responsabilità individuali non risultavano chiaramente delineate, presentandosi gli elementi di prova in parte contraddittori. Inoltre, l’attività istruttoria era stata svolta a notevole distanza di tempo dall’incontro di calcio.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che il quadro circostanziale controverso non consentisse di ritenere legittimamente adottato il provvedimento restrittivo. L’insufficienza e la contraddittorietà delle risultanze istruttorie hanno pertanto condotto all’annullamento del D.A.SPO. Questorile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.