Occupazione demaniale senza titolo ordine ripristino comunale legittimo (TAR Emilia-Romagna n. 1177 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimessa in pristino per occupazione senza titolo del demanio marittimo, ai sensi dell’art. 54 cod. nav., rientra nella competenza del Comune quando la regione gli abbia devoluto tale funzione, come nel caso dell’art. 7, comma 3, L.R. Emilia-Romagna n. 9/2002. Il relativo provvedimento ha natura vincolata quando sia pacifica l’insussistenza di un valido titolo concessorio: in tale evenienza non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. legge n. 241/1990, né occorre una motivazione analitica, essendo l’esito procedimentale predeterminato. L’ordine di ripristino non richiede la previa autorizzazione paesaggistica, attenendo a una violazione demaniale e non già a un abuso edilizio, ferma restando la possibilità di procedere alla delocalizzazione dei manufatti in aree idonee.
Il Fatto
Italia Nostra Aps, dopo la trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha impugnato dinanzi al TAR l’ordinanza con cui il Comune di Ravenna aveva ingiunto la demolizione e la rimessa in pristino di manufatti ad uso “capanni balneari” insistente su area demaniale marittima senza titolo concessorio. L’associazione, dichiarando di essere venuta a conoscenza dell’atto solo nel febbraio 2024, ne ha dedotto l’illegittimità per incompetenza dell’ente locale, per violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990 e per elusione della disciplina paesaggistica di cui agli artt. 131, 136 e 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, carenza di legittimazione attiva e difetto di interesse, e nel merito ha contestato la fondatezza delle doglianze. Si è costituito anche il Ministero della Cultura, sostenendo l’inutilità della propria evocazione in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni preliminari. Il ricorso è tempestivo, essendo stato proposto nel termine decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento, e l’associazione è legittimata ad agire in quanto la finalità di tutela dei manufatti è riconducibile al suo oggetto statutario, essendo dichiaratamente diretta a impedire la demolizione dei capanni.
Nel merito, il primo motivo è infondato: la L.R. Emilia-Romagna n. 9/2002, all’art. 7, comma 3, devolve ai Comuni l’adozione dei provvedimenti ex art. 54 cod. nav. nell’ipotesi di mancanza del titolo concessorio o di difformità delle opere rispetto al titolo. La competenza dell’ente locale è pertanto pacifica.
Quanto alla dedotta violazione della legge n. 241/1990, il potere esercitato ha natura vincolata, essendo certa l’inesistenza di un titolo concessorio valido ed efficace. Ne consegue la superfluità della comunicazione di avvio del procedimento, non potendo i destinatari fornire alcun contributo istruttorio utile a una diversa conclusione. I diretti interessati sono stati comunque informati e invitati a incontri formali. La motivazione è sufficiente, atteso l’esito procedimentale predeterminato.
Infine, è infondata anche la censura relativa alla mancata autorizzazione paesaggistica: l’ordine di ripristino consegue alla violazione demaniale e non presuppone l’accertamento di un abuso edilizio. Il Comune ha peraltro avviato, in via autonoma, un procedimento di delocalizzazione dei capanni in aree paesaggisticamente idonee, con studio di incidenza ambientale e progetto condiviso dagli enti coinvolti. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la novità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.