Occupazione illegittima, valore venale e criteri urbanistici vincolanti (TAR Lazio n. 14819 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui l’amministrazione liquida, in esecuzione del giudicato, il danno da occupazione illegittima è espressione di attività amministrativa e appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, quand’anche rechi la quantificazione delle somme dovute. L’amministrazione non è vincolata alla relazione del collegio peritale già resa ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001, ma è tenuta ad applicare i criteri fissati nella sentenza da eseguire. La qualificazione edificatoria di un’area non può fondarsi su valutazioni di fatto, ma va accertata alla stregua della disciplina urbanistica; resta esclusa l’edificabilità quando lo strumento pianificatorio destini il fondo a verde pubblico o ad attrezzature di interesse generale, con vincolo conformativo che preclude al privato lo ius aedificandi.
Il Fatto
La società ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere la restituzione di un terreno nel Comune di Fiumicino, occupato d’urgenza nell’ambito di una procedura espropriativa poi divenuta inefficace per la mancata adozione del decreto di esproprio nei termini. Con la sentenza n. 1919 del 31.01.2024 il TAR Lazio ha accertato l’illegittimità della protratta occupazione e ha condannato il Comune, in solido con il consorzio delegato ai poteri espropriativi e con la società succeduta, al risarcimento, liquidato in via equitativa nella misura del 5% annuo del valore venale del bene, indicando i criteri di stima.
In esecuzione, il Comune ha adottato la determinazione dirigenziale n. 793 del 20.05.2024, quantificando un importo sulla base di una stima tecnica affidata a una società esterna. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione, il contrasto con il giudicato e la qualificazione del fondo come agricolo anziché edificabile, chiedendo in via subordinata la determinazione giudiziale della somma ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia non ha ad oggetto la spettanza di un credito devoluto al giudice ordinario, bensì la conformità dell’azione amministrativa al contenuto precettivo della sentenza eseguita. La posizione fatta valere non si esaurisce nella pretesa al pagamento, ma contesta l’esercizio del potere amministrativo esplicato in attuazione del dictum, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La domanda ex art. 34, comma 4, c.p.a. rientra pacificamente nella medesima giurisdizione.
Nel merito, il TAR rileva che la relazione estimativa del collegio peritale del 2007, che aveva assunto la vocazione edificatoria dell’area, non riveste carattere vincolante per il Comune. Questi era tenuto esclusivamente all’esecuzione del giudicato, che imponeva il metodo di stima sintetico-comparativo e la devalutazione dei valori alla data di inizio dell’occupazione illegittima.
Dirimente è la circostanza che il fondo sia gravato da vincolo idrogeologico e destinato dal P.R.G. a verde pubblico. Tali caratteristiche escludono radicalmente la qualificazione edificatoria invocata dalla ricorrente, in contrasto con la destinazione urbanistica concretamente impressa all’area. La realizzazione della piattaforma logistica non ha avuto luogo e i fabbricati previsti non sono mai stati realizzati.
Quanto alla pretesa edificabilità di fatto, il Collegio richiama la giurisprudenza civile consolidata: l’accertamento della natura edificabile deve fondarsi su una verifica oggettiva data dalla classificazione urbanistica, non su indagini di fatto. Le sentenze Cass. n. 12408 del 2000, Cass. Sez. un. n. 172 del 2001 e Cass. Sez. I, ord. n. 29992 del 2018 escludono l’attitudine edificatoria quando lo strumento urbanistico vincoli la zona a verde pubblico o ad attrezzature pubbliche, apportando un vincolo conformativo che preclude ogni trasformazione riconducibile alla nozione tecnica di edificazione.
Il TAR respinge poi la censura sulla violazione delle garanzie partecipative: dalla documentazione emerge che la società è stata informata dello sviluppo procedimentale e invitata a incontri finalizzati all’esame delle somme dovute. La ricorrente ha interloquito formulando osservazioni critiche sui criteri estimativi, senza però partecipare agli incontri convocati. Infondata è anche la censura sul difetto di motivazione: il provvedimento richiama la nota e i conteggi tecnici, consentendo di ricostruire l’iter valutativo, secondo il principio della legittima motivazione per relationem (Cons. Stato, sez. II, n. 2129 del 2025). Respinta, infine, la domanda di rideterminazione giudiziale, difettandone il presupposto.
Nota della Redazione
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