Nella cautelare pesano gli effetti concreti dell’annullamento (TAR Marche n. 155 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. richiede una valutazione congiunta del fumus boni juris e del periculum in mora, che deve essere ancorata alle caratteristiche concrete del provvedimento impugnato e alle conseguenze attuali e specifiche che l’atto produrrebbe in capo al ricorrente. Non è sufficiente la mera allegazione di un danno potenziale, ma occorre che il pregiudizio appaia concreto, attuale e non altrimenti riparabile nel corso del giudizio di merito. La durata residua del contratto e la possibilità di un eventuale subentro dell’operatore economico nell’esecuzione della fornitura costituiscono elementi rilevanti per escludere la sussistenza del requisito del danno grave e irreparabile. La valutazione della fondatezza delle censure, invece, quando richieda un approfondimento istruttorio, non può essere anticipata in sede cautelare, ma deve essere rimessa al giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore economico nel settore dei dispositivi medici, contestava l’aggiudicazione definitiva del Lotto 1 di una procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro e Urbino per la fornitura a noleggio di sistemi motorizzati completi per la UOC Ortopedia e la UOC Neurochirurgia. La società si doleva in particolare della mancata esclusione della controinteressata, che avrebbe offerto un prodotto difforme dai requisiti tecnici minimi inizialmente previsti, e della attribuzione di un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima, nonché di un punteggio alla stessa spettante e superiore alla controinteressata.
La ricorrente impugnava, oltre alla determina di aggiudicazione, anche i verbali della Commissione Giudicatrice e la Determina n. 1101 del 2025, con cui la Stazione Appaltante aveva modificato il questionario sulle specifiche tecniche e i requisiti minimi del Lotto 1, modificando di conseguenza la lex specialis di gara e riaprendo i termini di partecipazione. La società chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo la violazione dei principi di par condicio e di immodificabilità della legge di gara.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha preliminarmente scrutinato le censure relative alla Determina n. 1101 del 2 settembre 2025, che aveva disposto la modifica della documentazione tecnica di gara e la riapertura dei termini, ritenendo che queste non presentassero elementi di evidente fondatezza.
In particolare, il Collegio ha osservato come fosse ragionevole l’esigenza manifestata dalla Stazione Appaltante di ampliare la platea dei partecipanti alla procedura. A tal fine, ha valorizzato il fatto che la ricorrente non avesse argomentato in modo specifico in ordine alla indispensabilità del requisito tecnico che era stato oggetto della modifica. Tale circostanza ha indotto il Tribunale a non ravvisare, con la necessaria evidenza, il fumus del vizio di legittimità dedotto avverso la determina di modifica della documentazione di gara.
Quanto, invece, alle censure relative all’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione Giudicatrice, il TAR ha ritenuto che tali questioni, implicando una valutazione tecnico-discrezionale delle offerte, non potessero essere risolte in maniera sommaria e dovessero essere approfondite in sede di merito con la trattazione a cognizione piena.
Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha condotto una valutazione che si discosta da un esame meramente astratto del danno, ancorando la decisione alla concreta struttura dell’affidamento oggetto di causa. Il Tribunale ha, infatti, considerato che la durata della fornitura, prevista in 48 mesi prorogabili, lasciava comunque ampio spazio per l’eventuale subentro dell’operatore economico ricorrente nell’esecuzione del contratto, qualora le sue ragioni fossero state accolte all’esito del giudizio di merito. Tale elemento è stato ritenuto dirimente per escludere la sussistenza del requisito del danno grave e irreparabile, non ravvisandosi un pregiudizio attuale e non altrimenti rimediabile in via successiva. Sulla base di tali premesse, l’istanza cautelare è stata respinta.
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Nota della Redazione
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