La caparra confirmatoria non richiede una clausola risolutiva espressa per legittimare il recesso (Cass. civ. Sez. 2 n. 16999 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del recesso ex art. 1385 c.c. non richiede che l’inadempimento della controparte sia stato formalmente dedotto in una clausola risolutiva espressa. È sufficiente che sia pattuita e corrisposta una caparra e che l’inadempimento della parte sia grave, tale da giustificare la ritenzione della somma o il diritto al doppio. La parte adempiente può quindi recedere dal contratto anche se la specifica obbligazione violata non era assistita da una previsione contrattuale di risoluzione automatica. Il giudice di merito, nell’accertare la legittimità del recesso, deve valutare la condotta complessiva delle parti e la sussistenza dei presupposti dell’inadempimento ex art. 1453 c.c.
Il Fatto
Una promissaria acquirente conveniva in giudizio i promittenti venditori chiedendo la risoluzione del contratto preliminare per loro inadempimento e la condanna alla restituzione di € 80.000,00 versati, oltre al risarcimento dei danni. I venditori si costituivano chiedendo la risoluzione di diritto del preliminare per l’inosservanza, da parte della promissaria acquirente, del termine essenziale per la stipula del definitivo e il trattenimento della caparra.
Il Tribunale accoglieva la domanda dei venditori. La Corte d’Appello, in riforma, dichiarava risolto il preliminare e condannava i venditori alla restituzione della somma, ritenendo entrambe le parti inadempienti e negando la legittimità del recesso per assenza di una clausola risolutiva espressa sul pagamento dell’acconto.
La Motivazione della Corte
Con i motivi accolti, i ricorrenti deducevano che la Corte di merito aveva errato nel ritenere necessario, per l’applicazione dell’art. 1385 c.c., il requisito di una clausola risolutiva espressa in relazione all’obbligazione dell’acconto
La S.C. ha accolto il primo e il terzo motivo, ravvisando la violazione degli artt. 1385 e 1453 c.c. Il giudice del rinvio è stato vincolato al principio per cui il recesso della parte non inadempiente è legittimo quando sussista un accordo sulla caparra e un grave inadempimento della controparte, senza che occorra una clausola risolutiva che sanzioni la specifica inottemperanza.
La Corte ha precisato che la previsione di una clausola risolutiva espressa è del tutto irrilevante rispetto al recesso di cui all’art. 1385 c.c., il quale trova fondamento esclusivamente nella gravità dell’inadempimento, da valutarsi alla luce dell’interesse dell’altro contraente.
Il secondo, quarto e quinto motivo, inerenti rispettivamente all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., alla risoluzione consensuale e al vizio di motivazione, sono stati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame della condotta delle parti.
Nota della Redazione
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