Responsabilità del notaio: irrilevanza della colpa lieve per questioni opinabili (Cass. civ. Sez. 3 n. 16997 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del notaio, l’accertamento che la prestazione richiesta implicasse la soluzione di questioni giuridiche opinabili o comunque concernenti una fattispecie concreta dubbia integra un giudizio di fatto, rimesso al merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. In presenza di tale opinabilità, la responsabilità del professionista è valutata esclusivamente ai sensi dell’art. 2236 cod. civ., con conseguente irrilevanza della colpa lieve e operatività del limite del dolo o della colpa grave. Non integra di per sé colpa grave la condotta del notaio che, in presenza di un decreto di esproprio formalmente irregolare e di una situazione fattuale complessa, rifiuti o ritardi la stipula dell’atto richiedendo rettifiche ai titoli.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’abbigliamento conferiva a un notaio l’incarico di stipulare una convenzione per il trasferimento di un’area P.I.P. assegnatale dal Comune, al fine di beneficiare di significative agevolazioni finanziarie subordinate alla disponibilità dell’immobile. Il professionista, nel 2003, comunicava l’impossibilità di procedere alla stipula, rilevando presunte irregolarità e discontinuità nei titoli di proprietà e nelle trascrizioni relative ad alcune particelle del lotto, richiedendo apposite rettifiche. A causa del ritardo, il Ministero revocava le agevolazioni e il Comune l’assegnazione del lotto. Il successivo contenzioso amministrativo, conclusosi con sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, acclarava l’erronea valutazione giuridica del notaio, trattandosi di acquisto a titolo originario per effetto dell’esproprio. La società e il suo legale rappresentante convenivano quindi in giudizio il notaio per sentirne dichiarare la responsabilità professionale, domanda rigettata in entrambi i gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il primo motivo di ricorso, ha ribadito il principio secondo cui è esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del cliente in caso di interpretazione di leggi o risoluzione di questioni opinabili, salvo che risultino il dolo o la colpa grave. Ha precisato che l’accertamento sulla effettiva opinabilità delle questioni affrontate dal professionista costituisce un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, come nel caso di specie.
Nel confermare la ratio decidendi della sentenza impugnata, la Corte ha evidenziato come l’opinabilità non fosse stata fondata esclusivamente sulla questione della continuità delle trascrizioni, ma su un aspetto decisivo e ulteriore: la circostanza che i decreti di esproprio fossero stati emessi nei confronti di soggetti non risultanti proprietari, tanto da indurre il Comune a provvedere alla loro rettifica. Tale elemento, non esaminato dal giudice amministrativo, dimostrava che la cautela del notaio atteneva alla legittimità formale del decreto di esproprio.
Ha inoltre valorizzato la mancata informazione da parte della società sull’urgenza di stipulare, a causa di una possibile revoca, e la delicatezza della posta in gioco, considerato l’elevato ammontare delle agevolazioni finanziarie e i connessi oneri restitutori. Questi profili, unitamente alla controvertibilità oggettiva della questione all’epoca dei fatti, hanno portato a escludere che lo “scrupolo eccessivo” del notaio integrasse gli estremi della colpa grave.
Quanto al secondo motivo, incentrato sul riparto dell’onere probatorio, la Corte ne ha dichiarato l’infondatezza, in quanto presupponeva l’accoglimento del primo. Avendo accertato, con motivazione incensurabile, che le questioni da risolvere erano opinabili, il giudice di merito ha correttamente escluso l’applicazione delle regole generali sulla responsabilità per colpa lieve. L’opinabilità, nel caso concreto, derivava non tanto dall’interpretazione di una norma, quanto dalla particolare e dubbia configurazione della situazione fattuale: un decreto di esproprio irregolare e la necessità di cautela per evitare oneri restitutori. Tale accertamento, avendo natura fattuale, non può essere rivalutato in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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