Improcedibile il ricorso per cassazione senza deposito della relazione di notificazione della sentenza (Cass. civ. Sez. 2 n. 14244 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza contenuta nel ricorso per cassazione integra un’attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ. In quanto manifestazione di autoresponsabilità della parte, essa fa sorgere l’onere, ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., di depositare copia della sentenza munita della relazione di notificazione.
Ne discende la improcedibilità del ricorso quando la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata ma depositi copia autentica priva della relazione di notificazione, tale documentazione non risulti prodotta neppure dalla controricorrente e il tempo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso sia superiore a sessanta giorni. L’incombente risponde all’esigenza pubblicistica di verificare la tempestività dell’impugnazione e il passaggio in giudicato della decisione.
Il Fatto
La società Botany s.r.l. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla società Nim Wave s.r.l. per il pagamento di una somma, avanzando domanda riconvenzionale di risoluzione contrattuale e risarcimento danni. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la domanda riconvenzionale.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 18 novembre 2024, rigettava il gravame proposto dalla società soccombente. La Botany s.r.l. ricorreva quindi per cassazione, dichiarando nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo PEC in data 3 dicembre 2024. Il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione formulava proposta di definizione anticipata del giudizio per improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. La ricorrente chiedeva la decisione del collegio; la controricorrente depositava memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente esclude l’incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione anticipata, richiamando le Sezioni Unite n. 9611/2024, secondo cui tale proposta non ha funzione decisoria e la successiva decisione in camera di consiglio non costituisce una fase autonoma di riesame della proposta stessa.
Nel merito, la verifica della procedibilità del ricorso risulta preliminare rispetto all’esame dei quattro motivi. La ricorrente dichiara la pubblicazione della sentenza in data 18 novembre 2024 e la notificazione via PEC in data 3 dicembre 2024, ma dal fascicolo risulta depositata unicamente la copia autentica della sentenza, senza la relazione di notificazione.
Poiché il ricorso è stato notificato in data 31 gennaio 2025, a distanza di oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non opera l’esenzione dalle formalità di deposito della copia notificata. La Corte richiama il principio per cui la dichiarazione dell’avvenuta notificazione contenuta nel ricorso è idonea a far decorrere il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. e obbliga la parte, per autoresponsabilità, a depositare copia della sentenza con la relazione di notificazione.
La mancanza di tale documentazione determina la improcedibilità del ricorso, conformemente alle Sezioni Unite n. 21349/2022. L’incombente non viola il diritto di difesa né il giusto processo, trattandosi di adempimento non oneroso, funzionale alla verifica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale. La Corte esclude infine la rilevanza dei precedenti invocati dalla ricorrente, riferiti alla diversa ipotesi di deposito di copia autentica priva di data, numero e attestazione dell’avvenuta pubblicazione.
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Nota della Redazione
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