Improcedibile il ricorso per cassazione se manca la relazione di notifica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 2 n. 105 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione relativa all’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un fatto processuale idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ.. Tale dichiarazione, espressione dell’autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere di depositare, nel termine di venti giorni di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., la copia della sentenza munita della relata di notifica. La mancata produzione della relata determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla mancata contestazione del controricorrente, quando la documentazione non risulti prodotta neppure da quest’ultimo e non sia nella disponibilità del giudice; la sanzione non è rimediabile mediante produzione della relata con la memoria in vista dell’adunanza camerale. La declaratoria di improcedibilità non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, integrando una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del giudizio di legittimità.
Il Fatto
Le parti avevano stipulato un contratto preliminare di cessione di quote sociali, con versamento di una caparra. A seguito del recesso della promittente venditrice e della successiva dichiarazione di recesso della promissaria acquirente, quest’ultima aveva adito il Tribunale per ottenere la condanna della controparte alla restituzione del doppio della caparra, mentre la società convenuta aveva chiesto in via riconvenzionale l’accertamento dell’inadempimento e il diritto a trattenere la somma ricevuta.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda attorea, dichiarato la risoluzione del preliminare e condannato la promittente venditrice alla restituzione della caparra; la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado la società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via preliminare e assorbente l’eccezione di improcedibilità del ricorso, rilevando che la società ricorrente aveva dichiarato, in epigrafe del proprio atto, che la notificazione della sentenza impugnata era avvenuta in una certa data, ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione nel termine prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ..
Il Collegio ha accertato che tale documentazione non era stata rinvenuta nel fascicolo depositato dalla controricorrente e che il periodo intercorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso era superiore al termine breve di impugnazione di sessanta giorni, sicché la tempestività della proposizione del ricorso non poteva essere verificata nemmeno attraverso tale elemento. La Corte ha richiamato il principio, consolidato anche a Sezioni Unite, per cui la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso costituisce attestazione di un fatto processuale e implica l’onere della parte di produrre la relata; la mancata produzione comporta l’improcedibilità, da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione della controparte.
Quanto all’eccezione di contrarietà della sanzione alla CEDU, la Corte l’ha ritenuta infondata, richiamando la giurisprudenza della Corte europea che esclude l’operatività uniforme delle garanzie del giusto processo nei diversi gradi di giudizio e riconosce l’adeguatezza della sanzione rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi al giudice di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile. La soccombenza ha determinato la condanna della ricorrente alla refusione delle spese e al pagamento delle somme previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., attesa la conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.