Inottemperanza all’espulsione: irrilevante il permesso provvisorio sopravvenuto (Cass. pen. Sez. I n. 18819 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di inosservanza dell’ordine di espulsione, la contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 non è esclusa dall’avere lo straniero, dopo l’espulsione rimasta inottemperata, formulato istanza di riconoscimento del diritto di asilo e ottenuto un permesso di soggiorno provvisorio, atteso che il carattere necessitato di detto permesso non costituisce una giustificazione per la precedente illecita permanenza. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito valorizzando i precedenti penali dell’imputato, specifici e di natura violenta; il motivo di ricorso che non si confronti con tale percorso motivazionale è inammissibile per mancanza di specificità.

Il Fatto

Il giudice di pace di Ferrara condannava l’imputato alla pena della multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione di un decreto di espulsione emanato il 3 aprile 2024. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’erronea applicazione della legge penale per non aver il giudice riconosciuto la sussistenza di un giustificato motivo, individuato nella sua convinzione della regolarità del soggiorno a causa di una successione di procedure amministrative attivate per ottenere un permesso. Con il secondo motivo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, invocando l’occasionalità della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non conferenti gli argomenti svolti dal ricorrente rispetto all’effettivo oggetto dell’imputazione. La Suprema Corte ha precisato che la contestazione non riguardava l’ingresso o il trattenimento illegale di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, ma specificamente la violazione dell’ordine di espulsione. Sono state pertanto ritenute irrilevanti tutte le vicende amministrative anteriori al decreto di espulsione, così come le comunicazioni via PEC inviate alle autorità, le quali non possono costituire un giustificato motivo per la mancata ottemperanza, in continuità con il principio per cui non lo costituisce neppure l’esigenza di partecipare al giudizio di impugnativa del provvedimento prefettizio. Con riferimento all’avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per asilo in data successiva alla sentenza impugnata, la Corte ha ribadito che tale circostanza non incide sulla configurazione del reato, richiamando il principio di diritto secondo cui il carattere necessitato di detto permesso non giustifica la precedente illecita permanenza.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha ravvisato la inammissibilità per mancanza di specificità, in quanto il ricorrente non si era confrontato con la motivazione con cui il giudice di pace aveva escluso la particolare tenuità del fatto, avendo lo stesso riportato una precedente condanna per violazione della normativa sull’immigrazione e un’altra per reati di natura violenta. Il ricorso si era limitato a contestare assertivamente l’insussistenza della motivazione, senza censurare le ragioni alla base della decisione.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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