Caratteristiche ulteriori del prodotto e potere escludente della stazione appaltante (TAR Basilicata n. 335 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di forniture sanitarie la stazione appaltante può legittimamente escludere l’offerta di un prodotto che, pur rispondente ai requisiti minimi della legge di gara, presenti caratteristiche funzionali ulteriori e non richieste, quando tali caratteristiche siano obiettivamente idonee a incidere sulla sicurezza d’uso e a generare possibili controindicazioni sulla salute umana. La valutazione circa la potenziale pericolosità del prodotto costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento. L’esito escludente si giustifica in ragione della difformità sostanziale del prodotto rispetto a quello richiesto, a prescindere dall’esistenza nella lex specialis di una clausola che espressamente lo preveda. La censura di disparità di trattamento è infondata quando il raffronto tra le schede tecniche evidenzi una obiettiva diversità dei prodotti offerti.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dalla Regione Basilicata per la fornitura quinquennale di materiale per medicazioni, in relazione al lotto n. 115, avente ad oggetto una membrana antiaderenziale per laparotomia pelvica e addominale in polisaccaride e carbossimetilcellulosa, per un importo a base d’asta di € 200.000,00. Collocatasi al primo posto utile in graduatoria, veniva esclusa con determinazione dirigenziale del 27 marzo 2026, poi comunicata il 3 aprile 2026, e il lotto era contestualmente aggiudicato alla controinteressata.

L’esclusione era motivata dalla circostanza che il prodotto offerto, oltre alla proprietà richiesta, risultava fornito della caratteristica non richiesta di emostasi: la stazione appaltante riteneva la funzione emostatica, legata al chitosano, superflua e potenzialmente dannosa. La ricorrente impugnava gli atti deducendo l’assenza di una clausola escludente, il difetto di motivazione in ordine alla superfluità e pericolosità del chitosano, nonché una disparità di trattamento rispetto al prodotto della controinteressata, parimenti contenente carbossimetilcellulosa. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 56/2026, avverso la quale era proposta rinuncia all’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 16 del Disciplinare di gara, che impone di valutare i prodotti offerti sulla base del contenuto delle relative schede tecniche. Dal raffronto tra la scheda del prodotto offerto dalla ricorrente e l’oggetto della procedura emerge che lo stesso presenta caratteristiche e funzioni non richieste, segnatamente le proprietà emostatiche, rispetto a quelle connotanti la membrana antiaderenziale richiesta.

La rilevanza sostanziale di tale difformità viene apprezzata alla luce delle possibili controindicazioni sulla salute umana. Il Tribunale richiama la relazione del R.U.P. prodotta in giudizio, secondo cui il chitosano interferisce con l’utilizzo di altri emostatici, con possibili problematiche applicative. Il ragionamento valorizza i principi di precauzione e di massima tutela della salute umana, in relazione ai quali l’interferenza tra funzione antiaderenziale e capacità emostatica aggiuntiva va riguardata con il massimo rigore.

La valutazione circa la potenziale pericolosità del prodotto è qualificata come espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Le censure della ricorrente, incentrate sul richiamo a divergenti studi scientifici, sono giudicate inidonee a comprovare l’effettiva equivalenza funzionale del prodotto nella prospettiva applicativa dell’art. 79 del D.lgs. n. 36/2023 e a elidere ogni ragionevole dubbio sulle implicazioni derivanti dall’interferenza descritta.

Da qui la conclusione che la connotazione sostanziale della difformità tecnica giustifica l’esito escludente, a prescindere dall’esistenza nella legge di gara di un’espressa clausola in tal senso. Il Tribunale esclude, infine, la dedotta disparità di trattamento: dal raffronto delle schede tecniche emerge che il prodotto della controinteressata è un dispositivo con funzione antiaderenziale sprovvisto, a differenza di quello offerto dalla ricorrente, di un’apprezzabile funzione emostatica.

Il ricorso è quindi respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Regione Basilicata in € 2.000,00, oltre accessori, con compensazione nei confronti della società controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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