Concorrenza e anzianità nel concorso per licenze di gondola spettano all’ufficio (Cons. Stato n. 6198 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche per l’assegnazione delle licenze di esercizio del servizio di gondola, la verifica della corrispondenza tra il monte-giorni dichiarato dai candidati e l’effettivo esercizio dell’attività di sostituto costituisce espressione di un potere rigidamente vincolato alla lex specialis. Tale verifica compete all’ufficio competente indicato dal bando, che può procedere anche dopo la formazione della graduatoria provvisoria, mentre alla Commissione giudicatrice resta riservata la fase antecedente. La detrazione dei giorni di riposo obbligatorio previsti dal regolamento comunale risponde a criteri di coerenza con la disciplina delle sostituzioni e si applica in modo uniforme a tutti i candidati. Il bando che non attribuisca rilievo all’anzianità di iscrizione nel ruolo dei sostituti non consente di valorizzare tale dato in sede di valutazione dei titoli.

Il Fatto

Il ricorrente svolge da anni l’attività di gondoliere sostituto e partecipa al concorso indetto dal Comune di Venezia per l’assegnazione di sette licenze, approvato con determinazione dirigenziale dell’8 ottobre 2021. All’esito dei controlli eseguiti dall’Amministrazione sulla documentazione prodotta, il candidato viene collocato al tredicesimo posto della graduatoria definitiva, in posizione non utile.

Impugna la graduatoria davanti al TAR Veneto, che respinge il ricorso con sentenza n. 106/2025. Propone quindi appello, lamentando la mancata disamina di alcuni motivi di primo grado, l’illegittima detrazione delle giornate, l’ingresso di documentazione integrativa da parte di altri candidati, l’attribuzione delle verifiche agli uffici comunali anziché alla Commissione e la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la disciplina di gara. L’art. 8, comma 2, del bando impone ai concorrenti di comprovare l’attività di sostituto mediante documentazione fiscale, previdenziale o assicurativa; l’art. 3, comma 3 ancora la valutazione dell’anzianità ai periodi di effettiva conduzione della gondola. Su questa base l’Amministrazione ha confrontato il monte-giorni dichiarato con quello effettivamente lavorato.

Il criterio di calcolo è individuato nell’art. 14, comma 4, del Regolamento per il servizio pubblico di gondola: poiché i turni vanno ripartiti equamente tra tutti i gondolieri, dal totale dei giorni dichiarati vanno sottratti i giorni di riposo per ciascuna licenza nell’ambito della quale avveniva la sostituzione. La Corte richiama sul punto la propria sentenza n. 40/2015, resa in materia analoga di taxi acqueo, e ne conferma l’applicabilità per eadem ratio: le previsioni di punteggio presuppongono il rispetto delle norme regolative delle sostituzioni, con conseguente non valutabilità delle prestazioni incompatibili.

Quanto alla competenza, il Collegio osserva che l’art. 8, comma 3, del bando abilitava ai controlli la Commissione giudicatrice o l’ufficio competente. La Commissione operava fino alla formulazione della graduatoria provvisoria; le fasi successive spettavano agli uffici comunali. Nessuna indebita sovrapposizione è quindi configurabile. La doglianza sull’esclusione dei candidati per dichiarazioni non veritiere è superata dal rilievo che la correzione non derivava da falsità accertate, ma da una diversa interpretazione del requisito dell’effettivo esercizio dell’attività.

Il motivo sull’anzianità di iscrizione al ruolo dei sostituti è respinto perché l’art. 4, comma 4, del Regolamento comunale elenca i titoli di valutazione senza includere tale dato: la censura investe un elemento estraneo alla legge di gara. La doglianza sulla documentazione integrativa è dichiarata inammissibile per genericità, non avendo l’appellante indicato i candidati beneficiari né dimostrato la lesione della propria sfera giuridica; nel merito, si è trattato di una mera richiesta esplicativa.

Infine, sulla compensazione delle spese, il Collegio rileva che l’appellante, soccombente in primo grado, avrebbe dovuto essere condannato al pagamento: la compensazione costituisce un beneficio di cui non può dolersi. L’appello è dunque rigettato, con compensazione delle spese anche in secondo grado per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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