Diniego acquisto alcolici in carcere e sindacato magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 33098 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell’amministrazione che nega l’autorizzazione all’acquisto e al successivo consumo di vino e birra non è oggetto di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, perché non determina la lesione di un diritto soggettivo del detenuto. Il consumo di bevande alcoliche non è riconducibile al diritto a una alimentazione sana né ad altra posizione giuridica attiva meritevole di protezione, trattandosi di aspirazione a un bene della vita che non si qualifica per necessarietà o indispensabilità. Le questioni relative all’acquisto di tali bevande attengono alle modalità organizzative del trattamento inframurario, non giustiziabili in sede giurisdizionale. Il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. tutela il nucleo intangibile del diritto, non le modalità del suo esercizio.
Il Fatto
Un detenuto in regime di alta sicurezza, ristretto in un istituto penitenziario, proponeva reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. al Magistrato di sorveglianza contro l’ordine di servizio con cui la direzione aveva vietato l’acquisto di vino e birra, consentendolo solo in occasione delle festività.
Il Magistrato di sorveglianza accoglieva il reclamo, ritenendo compresso un diritto soggettivo e non invocabili mere difficoltà organizzative. Il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo dell’amministrazione penitenziaria. Quest’ultima, unitamente al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministero della giustizia, ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., dell’art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000 e del principio di ragionevolezza e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il tema del potere del Tribunale di sorveglianza, cioè se la questione sottoposta attenga al pregiudizio grave e attuale di un diritto soggettivo. Il reclamo giurisdizionale ammette la tutela delle posizioni qualificabili in termini di diritto, incise da condotte dell’amministrazione che violino disposizioni della legge penitenziaria e del relativo regolamento, dalle quali derivi al detenuto un pregiudizio attuale e grave.
Richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità (Sez. I n. 36865 del 2021; Sez. I n. 4030 del 2020), la Corte ribadisce che dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni, anche significative, alla sfera dei diritti, quale conseguenza di misure organizzative volte a garantire l’ordine e la sicurezza e la finalità rieducativa. Tali misure, ove rispettino i canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione del ristretto.
Il passaggio decisivo distingue il diritto soggettivo nel suo nucleo intangibile dalle mere modalità di esercizio, affidate alle scelte discrezionali dell’amministrazione. Solo la negazione del diritto in quanto tale integra lesione reclamabile; le modalità di esplicazione, ove non manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili (Sez. I n. 23533 del 2020; Sez. I n. 767 del 2013; Sez. VII n. 373 del 2015).
Su questa base la Corte rileva che la motivazione del Tribunale è incorsa nel vizio di violazione di legge: nel caso di specie non viene in rilievo alcuna posizione di diritto soggettivo reclamabile. Il consumo di bevande alcoliche non è riconducibile al diritto a una alimentazione sana né ad altro diritto tutelabile, trattandosi di aspirazione a un bene della vita privo dei caratteri di necessarietà o indispensabilità. Le questioni sull’acquisto di vino e birra attengono dunque alle modalità organizzative del trattamento, estranee al nucleo intangibile del diritto.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata è stata emessa in carenza di potere della giurisdizione sul punto, come correttamente rilevato dal primo motivo di ricorso. Assorbita ogni altra questione, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza e quella del Magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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