Inammissibile il ricorso sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 14030 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché basato su motivi non deducibili in sede di legittimità, il ricorso per cassazione che censuri il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. quando il giudice di merito abbia correttamente evidenziato gli indici negativi richiesti dalla norma, e quello che censuri la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. qualora la decisione impugnata sia priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali.

Il Fatto

Con sentenza del 25 settembre 2025, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.067,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992. Avverso tale decisione, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: l’erronea applicazione della legge e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il perimetro applicativo dell’art. 131-bis cod. pen., rilevando come la norma richieda, quali condizioni applicative congiunte e non alternative, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice di merito è pertanto chiamato a valutare, secondo i criteri direttivi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, per verificare la sussistenza di entrambi i requisiti.

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato tutti gli indici negativi che impedivano di sussumere il fatto nell’ipotesi disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen., richiamando il precedente di Sez. 3, n. 47039 del 2015. La valutazione compiuta dal giudice di merito circa l’insussistenza della particolare tenuità dell’offesa, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione resa dalla Corte di appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, citando Sez. 6, n. 42688 del 2008. Essendo la valutazione sulla concedibilità del beneficio espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, la relativa motivazione è insindacabile in cassazione quando non presenti profili di illogicità manifesta.

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero ai sensi della Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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