Conflitto di competenza inammissibile se esteso a posizioni connesse (Cass. pen. Sez. I n. 33097 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conflitto di competenza può essere sollevato, dopo l’esercizio dell’azione penale, dal giudice della cautela o del riesame cui siano stati trasmessi gli atti, ma solo limitatamente alla posizione sulla quale si pronuncia e non anche sulle posizioni connesse. È ammissibile il conflitto rispetto a procedimenti pendenti in fasi diverse solo se riguardano lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato, così da avere ad oggetto la medesima regiudicanda. La relazione di connessione con altri reati non può estendere l’ambito del conflitto, potendo essere valutata solo quando i procedimenti raggiungano la medesima fase. Ne consegue l’inammissibilità del conflitto che travalichi l’ambito di cognizione del giudice del riesame.

Il Fatto

La Corte di assise di Salerno, con sentenza, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in un procedimento a carico di più imputati, individuando il luogo di consumazione del reato più grave — art. 648-ter cod. pen. aggravato — in un Comune della provincia di Napoli e indicando come competente il Tribunale di Napoli, con trasmissione degli atti alla relativa Procura.

Ricevuti gli atti, il Giudice per le indagini preliminari di Napoli aveva emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un imputato già sottoposto alla medesima misura nel procedimento salernitano. Il Tribunale del riesame di Napoli, confermata in parte la misura e annullata per altri capi, ha sollevato conflitto di competenza, ritenendo competente l’autorità giudiziaria di Salerno e deducendo che la Corte salernitana avesse declinato la competenza su un’eccezione diversa da quella proposta in udienza preliminare, acquisendo un atto nuovo prodotto dalla difesa.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il conflitto inammissibile, richiamando un pacifico orientamento di legittimità, sintetizzato da Sez. 1, n. 17100 del 13.03.2019, Tribunale riesame Bolzano, Rv. 275482 – 02. Il conflitto di competenza può essere sollevato, a seguito di dichiarazione di incompetenza resa dopo l’esercizio dell’azione penale, dal giudice della cautela o del riesame cui siano stati trasmessi gli atti, ma solo limitatamente alla posizione sulla quale si pronunciano e non anche sulle posizioni connesse.

Il Collegio ha precisato che il conflitto tra procedimenti pendenti in fasi diverse è ammissibile solo se riguarda lo stesso imputato e il medesimo fatto-reato, così da avere ad oggetto la stessa regiudicanda. La relazione di connessione con altri reati — ha aggiunto la Corte — non può estendersi al conflitto, poiché tale relazione può essere adeguatamente apprezzata solo quando i relativi procedimenti raggiungono la medesima fase.

Applicando tale principio, la Corte ha rilevato che la posizione dell’unico imputato destinatario dell’ordinanza cautelare non poteva essere ricondotta alla competenza territoriale di Salerno: egli non risponde del reato più grave posto a fondamento della declinatoria (il reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. di cui al capo 2), ma di reati diversi, tra cui quello più grave che radica la competenza a Napoli.

Il Tribunale del riesame, invece, aveva argomentato avendo riguardo alla ipotizzata connessione tra i delitti contestati all’imputato e quello più grave contestato ad altro soggetto, così travalicando il proprio ambito di cognizione nella fase in cui non era ancora stata esercitata l’azione penale e disattendendo il principio richiamato. Il conflitto è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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