Obbligo di motivazione e nullità della sentenza per motivazione solo apparente (Cass. pen. Sez. 5 n. 6318 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di motivazione di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., sanzionato a pena di nullità, impone al giudice di chiarire le ragioni della decisione attraverso l’esplicitazione del percorso logico seguito. Alla radicale mancanza della motivazione è equiparata l’ipotesi in cui l’apparato argomentativo, pur formalmente esistente, sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. È solo apparente — e perciò sostanzialmente inesistente — la motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione, si limiti ad affermare la condivisibilità delle argomentazioni del primo giudice senza indicare i passaggi motivazionali idonei a confutare le censure, omettendo il vaglio critico delle risultanze.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti del legale rappresentante di un’impresa, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 483 cod. pen. (falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale). La condotta contestata riguardava la presentazione, nel piano per la rimozione di materiali contenenti amianto, di dichiarazioni false circa la nomina del medico competente aziendale e l’allegazione di un falso certificato di idoneità alla mansione.
Il ricorso per cassazione, articolato in due motivi, deduceva, da un lato, l’omessa valutazione di plurimi elementi difensivi — quali la grossolanità del falso, l’assenza di vantaggio per l’imputato e le dichiarazioni autoaccusatorie di un terzo — e, dall’altro, la mancata considerazione dell’avvenuto risarcimento alla parte civile ai fini del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso fondato, evidenziando come la Corte territoriale, a fronte di specifiche censure concernenti l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato, si fosse limitata a ricostruire il fatto contestato e a dare atto della falsità dell’atto, senza nulla dedurre in ordine al profilo soggettivo.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 5876 del 2004, la Corte ha precisato che l’obbligo motivazionale è violato non solo in caso di mancanza grafica della motivazione, ma anche quando l’apparato argomentativo sia solo fittizio. La mera riproduzione della norma, l’esposizione apodittica del materiale probatorio o la pedissequa adesione alla sentenza di primo grado, senza l’indicazione dei passaggi motivazionali che confutino le censure, integrano l’ipotesi della c.d. motivazione apparente.
Nella specie, la Corte d’appello aveva omesso il vaglio critico delle risultanze e l’illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto alla fattispecie criminosa contestata, non consentendo di comprendere l’iter logico seguito per superare le obiezioni difensive.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, assorbendo ogni valutazione in ordine al motivo concernente il trattamento sanzionatorio.
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Nota della Redazione
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