Sei scatti stipendiali anche al personale in quiescenza a domanda (TAR Campania n. 1855 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta a tutti gli appartenenti alle Forze di polizia, anche a ordinamento militare, collocati a riposo a domanda dopo aver maturato almeno 35 anni di servizio utile e compiuto il 55° anno di età. L’inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non produce alcun effetto decadenziale. Il relativo diritto si prescrive nel termine quinquennale decorrente dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio. Non sussiste contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost., trattandosi di applicazione di un coacervo di disposizioni e non di estensione priva di copertura normativa.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e, per uno di essi, alla Polizia di Stato, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Hanno chiesto l’accertamento del diritto a vedersi includere i sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, con condanna dell’INPS alla rideterminazione.

L’Istituto, costituitosi in giudizio, ha eccepito la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione quinquennale per due ricorrenti e l’infondatezza nel merito, prospettando anche un dubbio di incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, il TAR afferma che il termine quinquennale decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non da quella della cessazione dal servizio. Nel caso di specie i ricorrenti avevano anche depositato diffida con effetto interruttivo, sicché l’eccezione va respinta.

Sul merito, il Tribunale aderisce all’orientamento ormai consolidato del Cons. Stato, che ha riformato anche pronunce della stessa Sezione, secondo cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda con i requisiti richiesti. La Sezione Seconda ha più volte confermato tale lettura, superando l’interpretazione restrittiva che riservava il beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso.

Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio osserva che la sua inosservanza non comporta conseguenze decadenziali, come diffusamente argomentato nella giurisprudenza richiamata. La previsione non è posta a pena di decadenza e non incide sull’acquisto del diritto.

Le questioni di costituzionalità sollevate dall’INPS sono parimenti respinte. Il Cons. Stato ha chiarito che l’estensione dei sei scatti non avviene in assenza di norma, ma in applicazione di un coacervo di disposizioni più volte modificate: il richiamo all’art. 81 Cost. è quindi inconferente, dettando tale parametro principi al legislatore in tema di bilancio. Né sussiste contrasto con l’art. 3 Cost., poiché la normativa accomuna situazioni differenti solo a certi fini, senza determinare disparità manifestamente irragionevoli. La discrezionalità del legislatore nel determinare le prestazioni sociali, contemperando esigenze dei beneficiari e disponibilità finanziarie, resta ampia.

Da ultimo, il TAR richiama una pronuncia del Cons. Stato che ha respinto l’appello dell’INPS avverso una sentenza della stessa Sezione, confermando l’orientamento anche in ordine alla natura non decadenziale del termine e all’infondatezza del dubbio di costituzionalità. Il ricorso va quindi accolto, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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