Improcedibilità del ricorso per estinzione dell’obbligazione da payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 13717 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta estinzione dell’obbligazione di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, disposta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, determina il difetto sopravvenuto dell’interesse alla decisione del ricorso proposto avverso i provvedimenti regionali e ministeriali di ripiano. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ossequio al principio dispositivo del giudizio amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della distribuzione di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Umbria e le aziende sanitarie locali avevano richiesto il versamento delle somme dovute per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. L’impugnazione era estesa anche ai decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022, recanti rispettivamente la certificazione del superamento del tetto e l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali, nonché agli accordi e alle circolari presupposti.
Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto sulla disciplina del payback con l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, prevedendo l’estinzione dell’obbligazione di ripiano per gli anni in contestazione. La società ricorrente ha pertanto depositato, in data 26.3.2026, una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente, con cui è stato rappresentato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, attesa l’estinzione dell’obbligazione gravante per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. La nuova disciplina normativa, introdotta in corso di causa, ha inciso direttamente sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, eliminando l’obbligazione che costituiva l’oggetto delle pretese azionate.
Il Tribunale ha ritenuto di doversi conformare alla richiesta della ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che governa il processo amministrativo. La declaratoria di improcedibilità è stata pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che disciplina il caso di sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione tra le parti costituite, giustificandola in ragione della pronuncia in rito e del complessivo assetto degli interessi coinvolti. Nessuna statuizione è stata adottata per le parti non costituite.
La decisione si inserisce nel contenzioso sorto in relazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, confermando che l’intervento normativo del 2025, estinguendo le obbligazioni relative agli anni 2015-2018, ha determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione dei giudizi pendenti.
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Nota della Redazione
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