Improcedibili i conti giudiziali dell’agente contabile se frammentari sulla riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 148 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale che non offra una piena, chiara e completa rappresentazione della gestione, limitandosi a una quota delle attività di riscossione, è improcedibile per difetto dei requisiti di idoneità prescritti dall’art. 140, comma 2, c.g.c. L’obbligo di resa del conto impone all’agente contabile di dare conto di tutte le entrate comunque riscosse, anche con modalità dematerializzate, in ossequio al principio di unicità del conto. La prospettazione frammentata delle operazioni impedisce l’esame completo della gestione e la conseguente declaratoria di regolarità e discarico. La declaratoria di improcedibilità obbliga l’agente a ripresentare i conti nella loro interezza, pena il giudizio per resa del conto o la compilazione d’ufficio a sue spese.

Il Fatto

Con relazione istruttoria n. 164/2024 vengono portati a giudizio i conti giudiziali resi dall’agente contabile di un ente locale, relativi alla riscossione dei diritti sulla mensa scolastica per gli esercizi finanziari 2020-2023. I conti risultano sottoscritti dall’agente e parificati dal responsabile dell’area economico-finanziaria dell’ente.

Dall’esame delle rendicontazioni emerge che l’agente non ha reso il conto della gestione, ma ha depositato un semplice prospetto recante i numeri delle ricevute dei blocchetti mensa consegnati e i totali delle ricevute PAGOPA, oltre alle ricevute di conto corrente postale per uno dei conti. La relazione conclude per l’improcedibilità dei conti, non esaustivi della gestione. All’udienza il Pubblico Ministero conferma la conclusione di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione, assorbente, della procedibilità del conto giudiziale. Condividendo l’impostazione dell’Istruttore, ritiene che l’esistenza di quote di attività di riscossione non riportate nei conti depositati integri motivo di improcedibilità, poiché i conti non risultano esaustivamente rappresentativi della gestione effettuata.

Il ragionamento muove dal rilievo che l’intero procedimento di parifica e il successivo esame in tanto hanno ragion d’essere in quanto il conto depositato offra piena, chiara e completa rappresentazione della gestione dell’esercizio, nel rispetto del principio di unicità del conto. Una prospettazione frammentata, rappresentativa solo di una quota di riscossioni, non sarebbe idonea a offrire quella visione completa, imprescindibile per una lettura corretta del conto e per procedere al relativo esame in termini compiuti, sino alla declaratoria di regolarità e discarico dell’agente.

In tal senso il Collegio richiama l’art. 140, comma 2, c.g.c., che indica tra i requisiti di legittimità del conto la sua idoneità, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell’agente. La norma riflette l’obbligo di carattere generale, gravante su tutti gli agenti contabili, di rendere ogni anno il conto giudiziale della gestione, con la conseguenza che resterebbero non giustiziabili tutte le gestioni dematerializzate di denaro pubblico ove si escludessero dal conto le riscossioni effettuate con modalità diverse dal contante.

Nel caso concreto i conti depositati sono risultati incompleti rispetto all’attività di riscossione dei diritti di mensa scolastica, risultando esclusivamente un prospetto con i numeri delle ricevute dei blocchetti mensa e i totali delle ricevute PAGOPA, oltre alle ricevute di conto corrente postale per uno di essi. La frammentarietà dei dati non consente un esame completo ed esaustivo della gestione: i conti non possono che essere dichiarati improcedibili.

La declaratoria impone all’agente contabile l’onere di ripresentare i conti nella loro interezza, dando chiara rappresentazione in continuità di tutte le operazioni per l’intero esercizio finanziario. In mancanza, l’agente potrà essere sottoposto a giudizio per resa del conto a istanza della Procura erariale, ovvero alla compilazione d’ufficio del conto a sue spese. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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