Carenza di interesse a ricorrere per sopravvenuta caducazione del titolo concessorio (TAR Abruzzo n. 272 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso di annullamento è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente non può ritrarre alcuna utilità dall’eventuale caducazione degli atti impugnati. La legittimazione a ricorrere sussiste in capo al destinatario di un’ordinanza sindacale che gli impone la riconsegna delle chiavi di un impianto oggetto di concessione. L’interesse ad agire difetta invece quando il titolo concessorio su cui si fonda la posizione sostanziale del ricorrente sia già stato annullato con provvedimento giurisdizionale definitivo, non appellato o confermato in appello. La sopravvenuta caducazione del titolo rende priva di effetto utile la pronuncia di annullamento, con conseguente definizione in rito del giudizio. La compensazione delle spese è giustificata dalla definizione in rito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco ha limitato l’accesso alla vasca di carico esclusivamente al personale comunale autorizzato, diffidando terzi e ordinando alla società di restituire immediatamente le chiavi e rimuovere i lucchetti. Ha impugnato altresì la deliberazione della Giunta che autorizzava la realizzazione di un tratto di acquedotto con prelievo dalla medesima sorgente.
Il Comune e la controinteressata hanno eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse. La società ha fondato la propria posizione su una concessione per lo sfruttamento delle acque minerali risalente al 1978.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di carenza delle condizioni dell’azione. Quanto alla legittimazione a ricorrere, l’eccezione è infondata: l’ordinanza sindacale impugnata ha espressamente ordinato alla società ricorrente di riconsegnare le chiavi della vasca di carico, oggetto della concessione intercorsa con il Comune. La società ha inoltre affermato di essere proprietaria della vasca, tant’è che il Responsabile del Servizio tecnico comunale, in qualità di ausiliario di polizia giudiziaria, le ha restituito chiavi e lucchetti. La società è dunque legittimata a contestare la legittimità degli atti.
L’eccezione di difetto di interesse è invece fondata. Il Collegio rileva che la ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento degli atti impugnati, perché il titolo su cui riposa la sua posizione sostanziale è già venuto meno.
Con sentenza n. 12 del 13 gennaio 2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4178 del 4 settembre 2017, il Tribunale ha annullato gli atti indittivi della procedura di individuazione del concessionario per lo sfruttamento del giacimento e la conseguente individuazione della società quale concessionario.
A ciò si aggiunge che, con sentenza n. 512 dell’8 novembre 2023, non appellata, è stato respinto il ricorso della stessa società avverso la determinazione dirigenziale con cui la Regione ha annullato l’aggiudicazione della gara per l’individuazione del concessionario del medesimo giacimento.
Esclusa ogni utilità della pronuncia di annullamento, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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