Il nulla osta ENAC non sana l’abuso edilizio né impedisce la demolizione (TAR Toscana n. 154 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva costituisce provvedimento di natura strettamente vincolata, che presuppone unicamente l’accertamento del carattere abusivo dell’intervento realizzato senza il prescritto titolo edilizio e non è perciò sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza. Il nulla osta rilasciato dall’ente preposto alla gestione del vincolo aeroportuale non è equipollente al titolo edilizio, perché si fonda su valutazioni inerenti esclusivamente alla sicurezza del traffico aereo. La sanatoria edilizia richiede che i presupposti fissati dal legislatore sussistano in momenti temporali predeterminati, dovendosi apprezzare la sussistenza dei vincoli di inedificabilità assoluta al momento dell’esecuzione delle opere. L’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga che ne abbia tenuto conto nel loro complesso.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile adibito a civile abitazione, impugna l’ordine di demolizione emesso dal Comune di Firenze ai sensi dell’art. 199, comma 1, L.R.T. n. 65/2014, avente ad oggetto un manufatto realizzato nel cortile tergale dell’abitazione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Il presupposto del provvedimento è il rigetto, risalente al 1995, della domanda di condono edilizio presentata dal dante causa, motivato dall’ubicazione dell’opera entro 300 metri dal perimetro aeroportuale, in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta. Il diniego era stato confermato in sede giurisdizionale, con rigetto del ricorso e dell’appello. Nelle more del procedimento sanzionatorio la ricorrente aveva presentato istanze di nulla osta a ENAC ed ENAV e chiesto la revisione del diniego di condono alla luce della nuova disciplina del vincolo aeroportuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il quarto motivo, con cui la ricorrente ripropone in via derivata le censure già oggetto del gravame avverso il diniego di condono: la Sez. VII del Consiglio di Stato, n. 3362 del 2019, ha respinto l’appello, con la conseguenza che l’esame di tali doglianze è precluso dal giudicato.

Nel merito, il primo motivo — mancato esame delle memorie endoprocedimentali — è infondato. Ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, la motivazione non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni della parte; è sufficiente che da essa si evinca che l’amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso, secondo il richiamato precedente del Cons. Stato, Sez. V, n. 7933 del 2024. Il Comune ha dato atto della presentazione delle osservazioni e le ha ritenute non ostative alla misura sanzionatoria.

Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’istanza di revisione del diniego di condono, è parimenti infondato. La sanatoria presuppone che i presupposti fissati dal legislatore sussistano in momenti temporali predeterminati, non potendo i condoni costituire vicende suscettibili di protrarsi in perpetuo. La sussistenza dei vincoli di inedificabilità assoluta va apprezzata al momento dell’esecuzione delle opere, come chiarito dalla stessa Cons. Stato, Sez. VII, n. 3362 del 2019. Il Comune non aveva dunque alcun obbligo di esaminare l’istanza di revisione, e il suo esito sarebbe stato comunque negativo.

Il terzo motivo — irragionevolezza della demolizione per l’avvenuto rilascio del nulla osta ENAC e la possibilità di costruire un manufatto identico — è infine respinto. L’ordine di demolizione è provvedimento di natura strettamente vincolata e non è suscettibile di delibazione sotto il profilo della ragionevolezza. Esso presuppone unicamente l’accertamento dell’abuso edilizio e non trova equipollenti nel nulla osta rilasciato da ENAC, fondato su valutazioni inerenti esclusivamente alla sicurezza del traffico aereo.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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