Carenza motivazionale nel conferimento di incarico dirigenziale scolastico: ricusato il visto (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 284 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico di dirigente scolastico, nelle ipotesi di assegnazione ad altro incarico per ristrutturazione o riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale, è subordinato al rispetto dell’ordine delle operazioni stabilito dalla contrattazione collettiva e dei criteri di cui all’art. 19 d.lgs. n. 165/2001. Di tale attività deve emergere negli atti della pubblica amministrazione un’evidenza istruttoria, documentale e motivazionale che dia conto delle valutazioni svolte in ciascuna fase, della comparazione tra i richiedenti la medesima sede e delle ragioni di reiezione dell’istanza del dirigente che partecipa alla fase prioritaria. La motivazione non può risolversi in un generico richiamo alla pregressa esperienza professionale, né la lacuna può essere colmata dall’integrazione difensiva resa nel procedimento di controllo preventivo di legittimità, poiché in tale sede il contraddittorio ha espressione unilaterale, con lesione degli artt. 24 e 113 Cost. Le esigenze di riservatezza non possono incidere sulla necessaria contemplazione, negli atti del procedimento, dei dati e delle valutazioni posti a fondamento della scelta comparativa.

Il Fatto

Il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha conferito a una dirigente scolastica, perdente posto per soppressione dell’istituto di precedente titolarità, un incarico triennale presso altra istituzione scolastica, con decorrenza dal 1° settembre 2025. L’atto motiva richiamando l’adeguatezza dell’istituto alle esperienze professionali risultanti dal curriculum e l’ubicazione nel comune di residenza.

Il Magistrato istruttore ha formulato rilievi, evidenziando profili di violazione di legge, carenza istruttoria e motivazione apparente. L’Amministrazione ha riscontrato precisando che la dirigente aveva indicato una sola preferenza tra le sedi disponibili e che l’assegnazione era avvenuta nell’ottica dell’interesse pubblico prevalente. La relazione di deferimento, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, ha ritenuto non superate le osservazioni e ha richiesto la pronuncia collegiale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro delle operazioni di mutamento, soffermandosi sull’ordine stabilito dall’art. 11 CCNL Area V, che colloca l’assegnazione per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale in posizione prioritaria e impone di tener conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato. L’ordine legale è presidio di legalità, trasparenza e parità di trattamento, e richiede un iter procedurale e cronologico del quale gli atti devono dare conto.

Nel caso concreto manca ogni evidenza istruttoria, documentale e motivazionale sull’esame delle istanze secondo l’ordine delle operazioni, sulla comparazione effettuata in ciascuna fase e sulle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza relativa alla singola sede prescelta. L’indicazione di una sola preferenza non è dirimente, trattandosi di un mero invito dell’Amministrazione privo di carattere obbligatorio, che non elide la carenza motivazionale.

Neppure rileva l’attribuzione della sede a un altro richiedente, partecipante a fase successiva e asseritamente munito di titolo di preferenza: la comparazione non trova riscontro negli atti del procedimento e non dà contezza del rapporto tra le tutele invocate e le determinazioni dell’Amministrazione. La motivazione incentrata sull’adeguatezza dell’istituto alle esperienze pregresse resta una motivazione di stile, non emergendo la valutazione comparativa rispetto agli altri richiedenti la medesima sede.

Correttezza e buona fede, applicabili agli atti dell’Amministrazione datrice di lavoro, impongono la procedimentalizzazione del potere, l’esternalazione delle ragioni giustificatrici e la ricostruibilità ab externo del giudizio valutativo. La Sezione esclude che la lacuna possa essere colmata dall’integrazione fornita in sede di chiarimenti: nel procedimento di controllo preventivo, di cui all’art. 3 legge n. 20/1994, il contraddittorio è unilaterale e l’integrazione postuma lederebbe il diritto di difesa dei soggetti interessati dalla comparazione.

Quanto alla riservatezza, essa attiene ai dati personali e non alle valutazioni di professionalità connesse all’attività di servizio pubblico. Il bilanciamento con il diritto di difesa impone comunque che presupposti, iter logico e comparazione siano rintracciabili negli atti. Il decreto è pertanto illegittimo e la Sezione ricusa il visto e la conseguente registrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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