Iscrizione contestuale della riserva e prova dei maggiori costi (Cass. civ. Sez. I n. 14522 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei pubblici appalti, in relazione ai fatti produttivi di danno a carattere continuativo, la riserva deve essere iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere indicato successivamente. Ove l’appaltatore non debba attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del maggior onere, è tardiva la riserva formulata solo nel successivo stato di avanzamento dei lavori. Spetta all’impresa appaltatrice l’onere di dimostrare la tempestività delle riserve. In tema di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, la compensazione di cui all’art. 133 d.lgs. n. 163/2006 presuppone la prova concreta dei maggiori costi effettivamente sostenuti, non essendo sufficiente la mera presentazione dell’istanza di compensazione, perché la norma mira a ristorare l’appaltatore di perdite effettive e non a riconoscergli una ingiusta locupletazione.

Il Fatto

Una società appaltatrice, in liquidazione e concordato preventivo, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 972/2020, che aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado. Le domande, fondate su un contratto di appalto del 28.07.2006 per la realizzazione di attracchi portuali, avevano ad oggetto il pagamento di somme iscritte in cinque riserve e di una fattura.

Il Ministero delle Infrastrutture e l’Autorità di sistema portuale hanno resistito con controricorso. La questione approda in Cassazione sulla tempestività delle riserve e sulla prova dei maggiori costi per la revisione dei prezzi.

La Motivazione della Corte

Con il primo e il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 31 d.m. 145/2000, sostenendo che, trattandosi di fatti continuativi, la riserva poteva essere iscritta solo al momento della cessazione del pregiudizio e che non era suo onere contestare specificamente la valutazione del Tribunale sul momento di percezione del fatto.

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi. Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, con contestazione della ratio decidendi. La Corte d’Appello aveva fondato il rigetto su due argomenti: la percepibilità del carattere oneroso dello scavo con l’ordinaria diligenza e la calcolabilità del maggior costo mediante una mera operazione numerica, applicando una percentuale sui volumi previsti in contratto.

Tali argomenti integravano anche il rilievo di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., norma posta a fondamento della decisione e mai contestata dalla ricorrente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente all’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, restando il quantum indicabile in seguito, e ha ribadito l’onere dell’appaltatore di provare la tempestività delle riserve.

Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 133 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 171 d.P.R. n. 207/2010, sostenendo che per la compensazione dei prezzi sarebbe sufficiente l’istanza di revisione, senza prova dei maggiori costi.

La Corte ha rigettato il motivo. La regola posta dall’art. 171, comma 6, d.P.R. n. 207/2010, pur successiva alla stipula del contratto, ha portata meramente esplicativa di un precetto ricavabile in via interpretativa dallo stesso art. 133, la cui ratio è ristorare l’appaltatore dei maggiori oneri effettivamente sostenuti e non procurargli una ingiusta locupletazione. L’interpretazione trova conforto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 978/2023, secondo cui la compensazione si calcola sulla base di effettivi maggiori costi sopportati.

L’iscrizione della riserva, ha precisato la Corte, costituisce un onere per non incorrere nella decadenza, ma non esclude il rispetto dell’art. 2697 cod. civ.: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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