Carta di credito pubblica e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 302 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di una carta di credito o di una carta di credito ricaricabile di un’amministrazione pubblica non comporta ex se l’assunzione della qualifica di agente contabile da parte dell’utilizzatore. Alle operazioni poste in essere con tale strumento di pagamento consegue la qualificazione dell’utilizzatore come ordinatore secondario della spesa, tenuto a presentare alla propria amministrazione un rendiconto amministrativo ai sensi dell’art. 6 del D.M. 9 dicembre 1996, n. 701, e non il conto giudiziale. La distinzione tra obbligo di resa del conto giudiziale e obbligo di rendiconto amministrativo è confermata dall’art. 610, comma 2, R.D. n. 827/1924, che esclude dal giudizio di conto i funzionari delegati a pagare spese sopra aperture di credito, in applicazione del principio di non duplicazione dei controlli. Deroga a tale regola si ha quando l’utilizzatore sia un economo che impieghi lo strumento per la gestione allo stesso affidata: in tal caso le operazioni vanno evidenziate nel conto giudiziale, se qualificabili come economali. Resta ferma la responsabilità amministrativa per la violazione dell’obbligo di rendicontazione.

Il Fatto

Il magistrato istruttore ha riferito sui conti giudiziali resi per l’anno 2021 dagli agenti contabili di un istituto pubblico di ricerca e protezione ambientale, depositati in applicazione dell’art. 139, comma 2, c.g.c. e accompagnati dall’attestazione di regolarità del responsabile della parificazione. I conti apparivano idonei per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione.

Ha però ritenuto preliminare la questione se le attività gestorie svolte mediante carta prepagata e carta di credito rientrino tra quelle da cui scaturisce l’obbligo di resa del conto. Rilevata la divaricazione della giurisprudenza contabile, e l’esigenza di orientare l’attività di revisione su gestioni analoghe, ha chiesto la fissazione di apposita udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c. per un avviso del Collegio. La Procura regionale ha concluso per la qualifica dell’utilizzatore come agente contabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’uso della carta di credito da parte delle pubbliche amministrazioni è previsto dall’art. 1, commi 47-53, legge n. 549/1995, con rinvio al regolamento attuativo del D.M. n. 701/1996. La norma primaria ammette lo strumento per spese rientranti nella competenza del dirigente o funzionario, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, e individua le tipologie ammesse all’art. 1, comma 1, del decreto.

L’art. 7 del decreto disciplina gestione e rendicontazione: ordini di accreditamento a favore del dirigente generale, da estinguersi con quietanza di entrata di contabilità speciale, e ordinativi di pagamento mensili alle società emittenti. Da qui il Collegio trae la base per aderire all’indirizzo che vede nell’utilizzatore un ordinatore secondario della spesa, tenuto al rendiconto amministrativo.

Convergono i principi delle Sezioni Riunite n. 30/2014/QM, che hanno affermato la netta distinzione tra l’obbligo di conto giudiziale dell’art. 610 R.D. n. 827/1924 e l’obbligo di rendiconto verso la propria amministrazione dei funzionari delegati ai sensi dell’art. 60 legge n. 2440/1923, esclusi dal giudizio di conto per il principio di non duplicazione. Viene richiamata anche la separazione tra ordinatore e gestore della spesa dell’art. 76 R.D. n. 2440/1923, con la nozione moderna di maneggio accolta dalla giurisprudenza contabile.

Il Collegio afferma quindi che l’utilizzo della carta non comporta ex se la qualifica di agente contabile e che l’utilizzatore è ordinatore secondario tenuto al rendiconto amministrativo. Fa salva l’ipotesi dell’economo: se impiega lo strumento per la gestione affidata, le operazioni vanno esposte nel conto giudiziale quando qualificabili come economali. Nel merito, accertata la tipologia delle spese (missione, trasferta, acquisti non effettuabili con modalità ordinarie), i soggetti non sono tenuti alla resa del conto giudiziale per l’utilizzo della carta assegnata, ferma la responsabilità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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