Quote latte: annullato l’atto presupposto, cade la cartella (TAR Lombardia n. 107 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’atto di imputazione del prelievo supplementare sulle quote latte determina l’invalidità caducante della cartella di pagamento e dell’intimazione che su di esso si fondano, quali atti di riscossione conseguenziali privi di autonome valutazioni di interessi. L’effetto travolgente opera indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento e senza che gravi sul destinatario alcun onere di autonoma impugnativa degli atti successivi. Analogo effetto si produce anche quando tra l’atto impositivo e quello esecutivo si sia frapposta una cartella non impugnata, poiché il venir meno del titolo priva la pretesa della sua legittimazione. Resta fermo il potere-dovere dell’amministrazione di procedere alla rideterminazione del prelievo secondo il diritto eurounitario.
Il Fatto
La ricorrente, società agricola produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento con cui le è stato chiesto il versamento di euro 46.516,93 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per l’annata lattiera 2008/2009, oltre al ruolo emesso dall’AGEA. Con motivi aggiunti impugna la successiva intimazione di pagamento notificata nel 2022.
La difesa dell’amministrazione chiede la reiezione del ricorso. Nel corso del giudizio intervengono due pronunce di annullamento degli atti presupposti: la sentenza del TAR Lazio n. 7703 del 18 aprile 2024, relativa alla campagna 2008/2009, e la sentenza del Consiglio di Stato n. 7069 del 19 luglio 2023, che ha annullato le comunicazioni AGEA del 2010 relative alla compensazione nazionale degli esuberi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via assorbente il rapporto tra gli atti di imputazione del prelievo e gli atti di riscossione. Richiamando la giurisprudenza tributaria della Corte di cassazione, sez. V, n. 7259 del 2017, applicabile in virtù del rinvio alla disciplina dell’iscrizione a ruolo, il TAR distingue l’invalidità caducante dall’invalidità ad effetto viziante: la prima ricorre quando l’atto annullato costituisce presupposto unico e imprescindibile degli atti consequenziali, che ne sono inevitabile conseguenza senza nuove valutazioni di interessi.
Ne deriva che l’annullamento degli atti di prelievo, fondato sulla primazia del diritto dell’Unione Europea e sul principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE, travolge cartella e intimazione anche quando queste non siano state autonomamente impugnate. La questione non attiene al regime dell’atto anticomunitario, ma agli effetti del nesso di presupposizione tra atto impositivo e atti esecutivi.
Il Collegio richiama la sentenza del Cons. di Stato n. 645/2024, secondo cui la cartella diviene illegittima a seguito della pronuncia che annulla l’atto impositivo, poiché questa fa venir meno il titolo della pretesa indipendentemente dal giudicato. Prima che il ricalcolo, dovuto anche ai sensi dell’art. 10 bis del d.l. 69 del 2023, formi un nuovo titolo, la riscossione costituirebbe indebito oggettivo.
Respinta è invece l’eccezione di prescrizione. Gli importi non costituiscono debiti periodici, ma misure patrimoniali imposte a salvaguardia del sistema delle quote, con prescrizione decennale. Richiamando il Cons. di Stato n. 4989/2024 e il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., il TAR ritiene che la proposizione del giudizio avverso l’atto di imputazione nel 2009 abbia interrotto il termine, rimasto sospeso fino alla sentenza n. 7703 del 2024.
Il ricorso è dunque accolto: cartella e intimazione sono annullate per invalidità derivata, con assorbimento degli ulteriori motivi e salvo il riesercizio del potere di rideterminazione da parte di AGEA. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del contenzioso e dell’intervenuto annullamento degli atti presupposti in corso di causa.
Nota della Redazione
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