Preavviso di rigetto e falsità delle firme: illegittimo il diniego di condono (TAR Campania n. 2198 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha portata generale e trova applicazione anche in materia di regolarizzazione edilizia, comprese le istanze di condono e di accertamento di conformità. La sua omissione integra un vizio procedurale del provvedimento di diniego, che può essere annullato quando il privato, oltre a dedurre la lesione delle garanzie partecipative, indichi gli elementi fattuali o valutativi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere sul contenuto della determinazione finale. La mancata prova della regolare notificazione della comunicazione dei motivi ostativi, accertata in sede di querela di falso, impedisce di ritenere assolto l’onere procedimentale dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il diniego di permesso di costruire in sanatoria emesso dal Comune di Eboli il 16.05.2013, adottato su un’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994. Il provvedimento è motivato dal mancato versamento del saldo degli importi dovuti per oblazione e contributo di costruzione. Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notificazione dell’atto.
Con ordinanza cautelare il Tribunale ha sospeso il giudizio, rilevando la pregiudizialità del giudizio di querela di falso promosso davanti al Tribunale di Salerno avverso le sottoscrizioni apparentemente apposte sull’avviso di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. Il giudizio di falso si è concluso con sentenza che ha dichiarato la falsità delle firme apposte sulle ricevute di ritorno relative alle notifiche degli atti prot. n. 15351 del 19.04.2013 e prot. n. 18881 del 16.05.2013. Riassunta la causa, questa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
All’esito dell’incidente di falso, il ricorso è accolto. Il Collegio ritiene fondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, perché i motivi ostativi non sono stati notificati prima dell’adozione formale del provvedimento negativo. La notificazione, infatti, era attestata da ricevute di ritorno le cui firme sono state giudizialmente dichiarate false.
Il Tribunale ricostruisce la portata dell’istituto: il preavviso di rigetto non è circoscritto ai procedimenti di competenza statale, ma opera anche per le istanze di regolarizzazione edilizia, comprese quelle di condono. La sua omissione costituisce vizio di procedura del diniego.
Il Collegio precisa però che l’annullamento non consegue automaticamente alla sola violazione formale. Occorre che il privato indichi in giudizio gli elementi fattuali o valutativi che, se fossero stati rappresentati nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale. Nel caso concreto tale condizione è soddisfatta.
La decisione richiama un indirizzo consolidato (Cons. Stato, sez. III, n. 7517 del 2025; sez. VI, n. 331 del 2024; n. 11069 del 2023; n. 1787 del 2023; n. 109 del 2020; C.g.a. n. 456 del 2024) e, in particolare, il precedente Cons. Stato, Sez. II, n. 1766 del 2020 in tema di integrazione documentale nel condono.
Da quest’ultimo si ricava che il termine di tre mesi per l’integrazione documentale ex art. 39, comma 4, legge n. 724/1994 produce l’improcedibilità della domanda di condono. Tale improcedibilità, tuttavia, deve essere oggetto di una statuizione espressa del Comune: fino a quando non sopravviene, la documentazione tardivamente prodotta resta esaminabile. Il diniego impugnato, fondato su una comunicazione mai regolarmente notificata, è quindi annullato, con compensazione delle spese in ragione della natura formale della decisione.
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Nota della Redazione
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