Aggiudicazione e stipula sopravvenute: improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse (TAR Puglia n. 1480 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le condizioni dell’azione, incluso l’interesse a ricorrere, devono sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche in epoca successiva, sino al passaggio in decisione della controversia. Qualora l’aggiudicazione della gara intervenga in favore della ricorrente e venga stipulato il relativo contratto di concessione, la parte ottiene il bene della vita cui aspirava, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. In tale evenienza, il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo la decisione apportare alcuna concreta utilità alla ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, il bando di gara del Comune per la concessione in uso di suoli pubblici e soprastanti chioschi di proprietà comunale, unitamente agli atti allegati e alla determinazione dirigenziale di indizione della procedura. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere.
Nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo ottenuto l’aggiudicazione della gara e stipulato il contratto di concessione in data 17 luglio 2025. Anche il Comune ha insistito per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR osserva che, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita cui aspirava, deve darsi atto del sopravvenuto difetto di interesse. La prosecuzione della controversia non recherebbe infatti alcuna utilità concreta alla parte, che ha già conseguito l’aggiudicazione e stipulato il contratto di concessione.
Il Collegio richiama il principio per cui l’interesse a ricorrere non deve sussistere solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, atteso che le condizioni dell’azione devono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Il Tribunale dichiara quindi il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., disponendo la compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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