Responsabilità amministrativa indiretta: difetta titolo opponibile al dipendente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 268 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza civile che condanni l’Amministrazione al risarcimento verso i terzi non è opponibile al dipendente rimasto estraneo a quel giudizio, in forza dell’art. 2909 cod. civ., che ne limita l’efficacia alle sole parti. Ne consegue che l’Amministrazione, per esperire la rivalsa a titolo di responsabilità amministrativa indiretta, deve disporre di un titolo idoneo nei confronti del proprio dipendente. La controversia relativa a prestazioni patrimoniali connesse al rapporto di pubblico impiego non privatizzato rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce anche degli atti di natura non provvedimentale. In tale ambito opera il foro speciale della sede di servizio, posto a favore del lavoratore.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito italiano, comandato ai comandi di un elicottero durante un’esercitazione, veniva raggiunto da una diffida del Ministero della Difesa che gli intimava il pagamento di una somma di denaro a titolo di rivalsa per responsabilità amministrativa indiretta. La pretesa traeva origine dal risarcimento che l’Amministrazione aveva versato ai familiari di un militare deceduto nel sinistro, in esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Bologna.

Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo l’inopponibilità del titolo civile, l’incompetenza dell’Amministrazione a esperire la rivalsa e l’assenza dei requisiti del dolo o della colpa grave. L’Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione, la natura non provvedimentale dell’atto e l’incompetenza territoriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Gli atti impugnati rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego non privatizzato, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. e dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice amministrativo anche le controversie attinenti ai diritti patrimoniali connessi. Il personale militare è espressamente ricompreso dall’art. 3 del medesimo decreto.

La qualificazione dell’azione è operata in base al petitum sostanziale. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., il giudice qualifica l’azione in base ai suoi elementi essenziali: la domanda è un’azione di accertamento negativo nell’ambito di un rapporto di impiego non privatizzato, non rilevando che sia stata incardinata come actio caducatoria.

Quanto alla competenza territoriale, opera il foro speciale dell’art. 13, comma 2, c.p.a., che radica inderogabilmente la competenza nel TAR della circoscrizione in cui è situata la sede di servizio, criterio posto a favore del lavoratore. Essendo il ricorrente in servizio presso una sede ricompresa nella circoscrizione, la competenza appartiene al Tribunale adito.

Nel merito, il ricorso è fondato. L’Amministrazione ha posto a fondamento della propria pretesa restitutoria la sentenza della Corte d’appello di Bologna, resa in un giudizio promosso contro gli eredi del militare deceduto. In base all’art. 2909 cod. civ., che sancisce l’inefficacia del giudicato inter alios, tale pronuncia non è opponibile al ricorrente, che non fu parte di quel processo e nel cui confronti il dispositivo non contiene alcuna statuizione di condanna solidale. La stessa Amministrazione ha riconosciuto di non aver richiesto l’autorizzazione alla chiamata in causa del dipendente, scelta che ha precluso l’opponibilità del titolo.

Né sussiste un titolo proveniente dal giudice contabile: la Procura regionale presso la Corte dei conti ha disposto l’archiviazione dell’istruttoria di responsabilità, ritenendo che l’elemento soggettivo colposo non raggiungesse la soglia di gravità richiesta dalla legge n. 20/1994. Il Collegio dichiara pertanto la non fondatezza della pretesa per mancata prova del possesso di un titolo idoneo, con condanna dell’Amministrazione alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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