Limitazioni patente legittime per conducente in terapia con cannabinoidi (TAR Piemonte n. 1054 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle Commissioni Mediche Locali sull’idoneità psicofisica alla guida costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, fondate sulle cognizioni della scienza medica e specialistica, e non sono sindacabili nel merito. Il sindacato di legittimità è ammesso solo in presenza di irragionevolezza, incongruità, inattendibilità o vizi logici. È legittimo il provvedimento che rinnova la patente per un solo anno con prescrizioni, ove la Commissione abbia bilanciato le esigenze del conducente con la sicurezza della circolazione stradale. La valutazione medico-legale, in presenza di terapia a base di cannabinoidi, non è irragionevole quando si allinea al protocollo COMLAS e alle raccomandazioni dell’ISS. In caso di riedizione del procedimento in esecuzione di ordinanza cautelare, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, vittima nel 2016 di un grave incidente, segue una terapia antalgica a base di cannabinoidi. In occasione della visita per il rinnovo della patente di guida, la competente Commissione Medica Locale lo ha ritenuto idoneo alla guida, ma ha confermato la validità del documento per un solo anno e con una serie di limitazioni: guida entro un raggio di 120 km dalla residenza, velocità limitata e astensione dalla guida nelle ore successive all’assunzione della terapia.

Il ricorrente ha impugnato l’attestazione e il certificato medico, ottenendo l’accoglimento dell’istanza cautelare perché l’amministrazione non aveva adeguatamente indicato le ragioni delle limitazioni. In esecuzione dell’ordinanza è stato emanato un nuovo provvedimento di rinnovo, anch’esso annuale e con prescrizioni, impugnato con motivi aggiunti. All’esito della seconda udienza camerale l’istanza cautelare è stata respinta e la causa è giunta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse. L’atto adottato in esecuzione di un’ordinanza di riesame costituisce nuova espressione della funzione amministrativa, non mera attività esecutiva, e determina il trasferimento dell’interesse del ricorrente dal provvedimento originario a quello sopravvenuto.

Nel merito, i motivi aggiunti sono stati ritenuti infondati. Il Collegio ha richiamato l’art. 331, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992, che impone un’attestazione adeguatamente motivata quando il medico accertatore ritenga necessarie specifiche prescrizioni o una conferma di validità per un termine inferiore a quello ordinario. Ha poi ribadito che le valutazioni delle Commissioni Mediche Locali sono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere sindacate nel merito, salvo i casi di manifesta irragionevolezza.

Il Collegio non ha ravvisato alcuna irragionevolezza. La Commissione ha richiamato il protocollo COMLAS, il DM Lorenzin 2015 e le Raccomandazioni ISS del 2017, che raccomandano l’astensione dalla guida nelle 24 ore successive all’assunzione di preparati contenenti THC. Tali indicazioni sono state concretizzate riducendo il periodo di astensione da 24 a 18 ore. La scelta di riferirsi a un protocollo sugli oppioidi è stata ritenuta logica, poiché la Commissione ha contestualizzato le prescrizioni alla terapia effettivamente seguita.

Quanto alla durata annuale della validità, il Collegio ha ritenuto che essa derivi dall’applicazione delle linee guida richiamate, integrate dalla letteratura scientifica di settore. I chiarimenti forniti dall’amministrazione in giudizio non integrano una inammissibile motivazione postuma, poiché si fondano su atti del procedimento amministrativo idonei a ricostruire le ragioni della determinazione. Del pari ragionevoli sono state giudicate le prescrizioni sulla distanza massima, sul divieto di guida notturna e sul limite di velocità, aumentato da 80 a 100 km/h.

Il Collegio ha inoltre escluso che la valutazione medica fosse viziata perché antecedente all’audizione del ricorrente, poiché il certificato consegnatogli reca la data dell’audizione stessa. Irrilevanti sono stati ritenuti i documenti relativi ad accertamenti successivi all’emanazione del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum. Il ricorso introduttivo è stato quindi dichiarato improcedibile, i motivi aggiunti respinti e le spese di lite integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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