Sopravvenuta carenza d’interesse e improcedibilità per mancata coltivazione del ricorso (TAR Emilia-Romagna n. 1440 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse quando la parte ricorrente, dopo la fase cautelare conclusasi con esito sfavorevole, ometta di coltivare il giudizio, non compaia alle successive udienze pubbliche e non depositi memorie, atti o documenti. Il comportamento processuale inerte della parte, unitamente alla sopravvenienza di atti amministrativi favorevoli che superano e travolgono quelli impugnati, costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 64, comma 4, c.p.a. L’onere di rappresentare le ragioni della persistenza di un’utilità attuale e concreta alla decisione di merito grava sulla parte ricorrente, secondo il principio di leale collaborazione tra parti e giudice sancito dall’art. 2 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva rifiutato il rinnovo con conversione in lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi familiari, disponendone il contestuale ritiro. Il diniego si fondava sulla mancata dimostrazione di un reddito minimo lecito per il mantenimento del nucleo familiare, sulla mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi e sulla presenza di una posizione debitoria erariale. Il ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, allegando la sussistenza di redditi in capo al coniuge, la regolarizzazione del debito tramite definizione agevolata e la disponibilità di un alloggio dignitoso.
La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza motivata sulla non accoglibilità del ricorso. Il Ministero si costituiva depositando documenti sulla posizione debitoria del coniuge del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, dopo la fase cautelare risalente al dicembre 2021, nessun atto processuale risultava depositato dalla parte ricorrente. La causa, iscritta al ruolo aggiunto con finalità esplorative per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione, veniva chiamata all’udienza del 28 maggio 2025, nella quale compariva la sola Avvocatura dello Stato, e successivamente all’udienza del 19 novembre 2025, ove nuovamente nessuno compariva per la parte ricorrente.
Il Tribunale dà atto dell’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. sulla possibile improcedibilità del ricorso e richiama la nota del Ministero del 12 marzo 2025, dalla quale risulta che il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al 21 ottobre 2025, ritirato in data 28 novembre 2024, per cui gli atti impugnati risultano ormai superati dalla successiva attività amministrativa.
Il Collegio sottolinea che l’efficacia del ruolo aggiunto, finalizzato allo smaltimento dell’arretrato, postula una fattiva collaborazione del Foro. In base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice ex art. 2 c.p.a., sarebbe stato onere della parte rappresentare le ragioni della persistenza di un’utilità attuale e concreta alla decisione di merito. La mancata comparizione, l’assenza di memorie e il giudicato cautelare sfavorevole depongono inequivocabilmente nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse.
Il Tribunale, richiamati gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., nonché l’art. 84, comma 4, c.p.a., dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione integrale delle spese di lite per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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